Ravvedimento operoso tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/12/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/12/2020


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dichiarazioni dei redditi da parte degli incaricati della presentazione in via telematica, dichiarazione infedele, dichiarazione integrativa, dichiarazione omessa con eccedenza d'imposta ovvero dalla quale emerga, contestualmente, un'imposta a credito e un'imposta a debito, omessa presentazione del quadro RW


Con la risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in relazione all'istituto del ravvedimento operoso in caso di: tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte degli incaricati della presentazione in via telematica, dichiarazione infedele, dichiarazione integrativa, dichiarazione omessa con eccedenza d'imposta ovvero dalla quale emerga, contestualmente, un'imposta a credito e un'imposta a debito, omessa presentazione del quadro RW.

In particolare, l’Agenzia risponde puntualmente ai seguenti quesiti posti dall’interpellante:

- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica (articolo 3, comma 3 del Dpr n. 322/1998) è punita con la sanzione amministrativa da 516,46 a 5.164,57 euro (articolo 7-bis, comma 1, Dlgs n. 241/1997). In assenza di una previsione che attenui il tenore sanzionatorio, in caso di inoltro della dichiarazione da parte degli incaricati oltre il termine normativamente previsto, l’Agenzia ritiene che la specifica sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta alla metà (articolo 7, comma 4-bis del Dlgs n. 472/1997), se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni.

Inoltre, in base all’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, la sanzione così individuata può ulteriormente essere ridotta. L’amministrazione precisa, inoltre, che alla luce del principio del favor rei, tale previsione si applica anche alle violazioni pregresse, sempreché al 1° gennaio 2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione (circolare n. 4/2016)

- riguardo il trattamento sanzionatorio relativo all’utilizzo in compensazione di crediti Iva inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, l’Agenzia fa riferimento alla risoluzione n. 36/2018, in base alla quale “laddove il credito inesistente da eccedenze d’imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve procedere unicamente con l’emissione degli atti tipici di accertamento in rettifica della dichiarazione, da notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza, con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.

Detta sanzione […] assorbe sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di crediti inesistenti”. Stesso discorso nel caso sollevato dall’istante, per il quale, in tema di regolarizzazione della violazione di infedele dichiarazione, fermo restando il versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior debito emergente dalla dichiarazione integrativa, con i relativi interessi, le successive compensazioni sono legittime. Di conseguenza, oltre alla sanzione per infedele dichiarazione, non deve essere ravveduta anche quella per la compensazione di crediti inesistenti

- l’Agenzia precisa che solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. Se, invece, la dichiarazione integrativa è presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente e il risultato finale della stessa è comunque rappresentato da un maggior credito, è dovuta la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Stesse considerazioni valgono anche se il contribuente ha erroneamente tassato, in via ordinaria, un canone di locazione da assoggettare al regime della cedolare secca. Non è dovuta alcuna sanzione se il contribuente ha manifestato la volontà di optare per tale regime, con presentazione del modello Rli e versamento dell’imposta sostitutiva, e l’integrazione è limitata a questo elemento o, comunque, non sono indicati anche redditi originariamente omessi

- nel caso in cui dalla dichiarazione omessa emerge un’eccedenza d’imposta, per il riconoscimento del credito, il contribuente è comunque tenuto a presentare istanza di rimborso (cfr. risoluzione n. 25/2008). Se, invece, lo stesso credito è riportato nella dichiarazione successiva, validamente presentata, ai fini del relativo riconoscimento l’Agenzia fa riferimento ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 21/2013

- l’amministrazione chiarisce che non è possibile procedere alla compensazione tra eccedenze d’imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa.

Il recupero dell’eccedenza a credito, secondo le modalità sopra indicate nel punto precedente, è consentito previo riscontro da parte dell’Agenzia dell’effettività sostanziale della stessa, in base a cui può essere richiesta al contribuente la documentazione contabile ed extracontabile necessaria al riscontro.

- riguardo la tardiva presentazione del modulo RW, l’Agenzia conferma quanto espresso nella circolare n. 11/2010, la quale precisa che, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini e i dati contenuti sono corretti, “è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW” anche oltre il termine di cui all’articolo 2, comma 7, del Dpr n. 322/1998.

Le regole sanzionatorie applicabili sono diversamente articolate, a seconda che la presentazione del modulo RW avvenga entro o oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.

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