REGIME FORFETARIO E CONTROLLO DI SRL
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/04/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/04/2019
Risposta a interpello conferma le regole di accesso al regime forfettario con partecipazione in SRL
I chiarimenti chiesti da un commercialista con reddito 2018 reddito inferiore a 65mila euro, proprietario di una quota pari al 50% del capitale di una società di revisione e certificazione di bilanci, di cui è anche rappresentante legale (la società non ha optato per il regime di trasparenza fiscale) ci da l'occasione per evidenziare i criteri generali.
La lettera d), comma 57, articolo 1, legge 190/2014, nuova formulazione, prevede che non possono applicare il regime forfetario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Sul punto, l’Agenzia, con la circolare n. 9/2019, ha avuto modo di ribadire che, affinché operi tale causa ostativa, è necessario che ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
- controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata
- esercizio da parte della società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Ne deriva che, in mancanza di una delle due condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o continuare ad applicare il regime forfetario.
La prima condizione (controllo diretto) si verifica con una partecipazione del 50% in una società a responsabilità limitata.
La seconda condizione si verifica con un altro duplice requisito:
- i codici delle attività svolte dall'aspirante forfetario e dalla Srl controllata appartengono alla stessa sezione Ateco;
- C'è reciproca riconducibilità delle due attività economiche quando l'aspirante forfettario percepisce compensi di amministratore (o fattura altre prestazioni alla Srl), tassabili con imposta sostitutiva, dalla controllata, che, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito).
Pertanto nel caso in esame, l’interpellante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restandone comunque l’applicabilità nel periodo d’imposta 2019.
Tuttavia, conclude l’Agenzia, se l’istante nel 2019 dovesse cessare dalla carica di amministratore della controllata (non più addebiti alla Srl), nel 2020 potrà continuare ad avvalersi del regime forfetario.
Agenzia delle entrate nella risposta n. 108/2019.
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