Regime “One Stop Shop”

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/01/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/01/2023


Classificazione:

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Privato consumatore stabilito in Italia che acquista il bene presso la boutique tedesca

Consumatori finale FR che acquista on-line prodotti a marchio ''Alfa'' spediti da società tedesca del medesimo gruppo ­ da un magazzino in Germania

Consumatori finali FR, acquistano on-line da ''Alfa IT'' che acquista da D e fa spedire da consociata tedesca D


Con la risposta n. 51 del 17 gennaio 2023, l’Agenzia ha chiarito che la cessione dei beni, acquistati online e successivamente spediti da negozi italiani ai domicili di privati di consumatori europei, si qualifica come vendita a distanza intracomunitaria. Gli adempimenti Iva possono essere assolti tramite OSS. Inoltre, la circostanza che i beni siano spediti in un altro Stato europeo dal magazzino italiano con identificativo Iva estero si qualifica parimenti come vendita a distanza intra.

La Spa istante è una casa di moda che commercializza i propri prodotti anche tramite operazioni di vendita a distanza nei confronti di consumatori finali residenti nella Ue ed in Paesi terzi. Per l'effettuazione delle transazioni la società si avvale talora di altri soggetti quali boutique, piattaforme elettroniche e società terze. La Spa (nell’interpello denominata convenzionalmente “Alfa”) ­ nel precisare che, con riferimento alla fattispecie in esame, considera di aver superato la soglia di 10.000 euro per le vendite a distanza intracomunitarie e che, pertanto, le operazioni rilevano ai fini Iva nello Stato membro di spedizione/trasporto del bene a destinazione dell'acquirente ­ intende sottoporre all'attenzione dell’Agenzia le situazioni di seguito illustrate:

1) Clienti tedeschi, consumatori finali, acquistano prodotti a marchio ''Alfa'' tramite piattaforma elettronica o presso la boutique italiana. In entrambi i casi i beni vengono inviati dal magazzino italiano della Spa o dalla boutique italiana al domicilio degli acquirenti in Germania. La società chiede se le descritte operazioni rientrino nel regime OSS (One Stop Shop). La Spa desidera, altresì, sapere se qualora l'acquirente, privato consumatore stabilito in Italia, acquisti il bene presso la boutique tedesca e quest'ultima provveda a spedirlo al domicilio italiano del cliente, tale operazione possa essere dichiarata dalla boutique tedesca tramite OSS.

2) Clienti francesi, consumatori finali, acquistano prodotti a marchio ''Alfa'' tramite piattaforma elettronica. Detti beni ­ preventivamente ceduti alla società dalla società tedesca del medesimo gruppo ­ sono spediti da un magazzino dell'istante situato in Germania e munito di uno specifico identificativo Iva tedesco e trasportati a destinazione (Francia) da una società di spedizioni terza, su incarico della Spa. La società chiede se può fruire, previa registrazione in Italia, del regime OSS per assolvere l'imposta relativa alle cessioni nei confronti dei consumatori finali francesi. La società chiede, altresì, quale sia il trattamento Iva applicabile all'acquisto dei predetti beni dalla consociata tedesca.

3) Clienti francesi, consumatori finali, acquistano prodotti a marchio ''Alfa'' tramite piattaforma elettronica. I prodotti, ceduti dalla Spa ai propri clienti previo acquisto dalla consociata tedesca Beta, sono spediti da uno dei negozi o dal magazzino tedesco di proprietà della consociata tedesca al domicilio francese degli acquirenti con trasporto a cura della Spa. La società chiede se può aderire al regime OSS, registrandosi al portale in Italia, per assolvere l'imposta relativa ai beni venduti ai clienti finali francesi. La Spa chiede, altresì, come qualificare ai fini Iva la transazione con la consociata tedesca (nell’interpello denominata “Beta”).

L’Agenzia premette che, con il Dlgs n. 83/2021, sono state recepite le disposizioni introdotte dalle direttive Ue 2017/2455 e 1995/2019 riguardanti le regole Iva applicabili all'e­commerce transfrontaliero, apportando le relative modifiche al decreto Iva ed al Dl 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 427/1993.

La semplificazione degli obblighi Iva per le imprese, Ue ed extra­Ue, operanti nell'e­commerce transfrontaliero, è stata attuata mediante l'introduzione di un sistema europeo di assolvimento dell'Iva ­ centralizzato, digitale ed a carattere opzionale ­ che ricomprende, oltre ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione già rientranti nel previgente regime MOSS, le seguenti operazioni:
1)   le cessioni a distanza intracomunitarie di beni;
2)   le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
3)   le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme;
4)   le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno dell'Unione europea o a soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea ma non nello Stato membro di consumo.

La struttura delineata dal legislatore Ue si attua mediante l’introduzione di nuovi regimi speciali Iva per i servizi resi da soggetti non Ue (regime OSS non UE), i servizi resi da soggetti Ue per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche facilitate da piattaforme (regime OSS Ue) e per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (regime Import scheme).
L'intero impianto normativo si fonda sull’estensione del mini sportello unico per l'Iva a tutte le operazioni sopra distintamente elencate. Tramite l'ampliato sportello unico è, quindi, possibile dichiarare e versare l'imposta dovuta nel solo Stato membro di registrazione/identificazione relativamente alle forniture transfrontaliere di beni e servizi.

Ciò premesso, l’Agenzia passa alle risposte ai singoli quesiti come segue.

1) La cessione dei beni, acquistati online o presso la boutique italiana, e successivamente spediti dai magazzini/negozi italiani dell’istante al domicilio tedesco degli acquirenti, privati consumatori, si qualifica come vendita a distanza intracomunitaria trattandosi di beni spediti/trasportati dal fornitore, soggetto passivo stabilito nella Ue, da uno Stato membro (Italia) diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente privato consumatore. I relativi adempimenti Iva potranno essere assolti tramite OSS previa registrazione al portale.

2) Secondo l’Agenzia, la circostanza che i beni siano spediti in Francia dal magazzino della spa munito di proprio identificativo Iva tedesco non osta alla qualifica della descritta operazione come vendita a distanza intracomunitaria e al ricorso al regime speciale OSS per l'assolvimento dell'imposta dovuta nel Paese di destinazione finale dei beni. Inoltre, l’Agenzia ritiene corretto considerare come cessione domestica in Germania la vendita effettuata dalla consociata tedesca nei confronti della Spa dei beni a marchio ''Alfa'' presenti sul territorio tedesco.

3) L’Agenzia premette che l'articolo 141 direttiva Iva subordina la possibilità che gli Stati membri adottino misure particolari per non assoggettare all'Iva gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio al rispetto delle condizioni ivi specificamente previste tra cui, in particolare, la circostanza che ''il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo identificato ai fini dell'Iva nello Stato membro in questione'' (lett. d) e che ''il destinatario di cui alla lettera d) sia stato designato come debitore dell'imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo che non è stabilito nello Stato in cui l'imposta è dovuta'' (lett. e).

L'articolo 38, comma 7 Dl 331/1993 recepisce in modo puntuale la disposizione europea e dispone la non debenza dell'imposta per l'acquisto intracomunitario nello Stato da parte di soggetto passivo di imposta in altro Stato membro di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro ed inviati nel territorio dello Stato ''a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione''.
Quindi, l’Agenzia ritiene che la cessione tra la consociata tedesca e l’istante sia qualificabile come operazione interna trovandosi i beni in territorio tedesco. L'assolvimento dell'imposta ed i relativi adempimenti contabili seguiranno le regole previste dall'ordinamento tedesco.

La successiva operazione di invio dei beni dalla Germania alla Francia seguirà la disciplina dettata dal legislatore Ue agli articoli 17 e 21 direttiva Iva.

In buona sostanza – conclude l’Agenzia - la Spa, inviando in altro Stato membro i beni della propria impresa, realizza un’operazione assimilata ad una cessione intracomunitaria cui segue il parallelo acquisto intracomunitario. Il descritto schema operativo comporta la necessità che il fornitore si identifichi nello Stato membro di invio della merce (Francia) per l'assolvimento degli adempimenti fiscali e contabili previsti dalla legislazione del predetto Stato. La successiva cessione dei beni agli acquirenti francesi, consumatori finali, costituisce una vendita interna soggetta all'Iva francese.

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