REGIME SEMPLIFICATO CONTRORDINE SULLA FATTURA A CAVALLO D'ANNO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/02/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/02/2025


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FAQ a rettifica di quanto detto a Telefisco sulla competenza del ricavo per fattura emessa a fine anno e inviata ai primi di gennaio


Era stato chiesto quale fosse l'anno di competenza del ricavo relativo a una fattura datata 29 dicembre 2023 ma inviata allo SDI l’8 gennaio successivo.

La risposta  è sta che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro Iva vendite prima dall’8 gennaio e di conseguenza poiché l'incasso si presume per legge coincida col momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta successivo, quindi al gennaio successivo.

Ora una FAQ del 13 febbraio 2025 conferma quanto ipotizzato dall'esperto che aveva posto la domanda, vale a dire che c'è libertà di scelta se registrare la fattura a dicembre o a gennaio con parimenti conseguente imputazione del ricavo nell'anno di registrazione.

Testo della FAQ

L'articolo 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.».

Come precisato nella circolare n. 11/E del 2017 tale opzione, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile.

Tanto premesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, «[...] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. [...]».
Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (SdI) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data.

Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d'imposta 2024.

Al riguardo, con la Circolare n. 11/E del 2017, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi «si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell'IVA a debito periodica, la registrazione del documento (…) produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate».

Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.

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