Terzo Settore e regimi fiscali forfettari

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/05/2026

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 07/05/2026


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Due i regimi, uno generale per gli Ets non commerciali e l’altro per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato


A seguito dell’entrata in vigore del titolo X del codice del Terzo settore (Dlgs. n. 117/2017), la circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle entrate ha illustrato la disciplina fiscale applicabile agli Ets, chiarificando le aree di compatibilità e le specificità rispetto alle disposizioni dettate dal Tuir.

Regimi forfettari previsti per gli Ets

Il Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2027) prevede due regimi forfettari distinti per gli Enti del terzo settore:

  • un regime “generale”, applicabile gli Ets non commerciali; 
  • uno speciale, previsto per le per le attività commerciali svolte dalle Associazioni di promozione sociale (Aps) e dalle Organizzazioni di volontariato (Odv).

Entrambi i regimi sono applicabili a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Vediamo, le condizioni di accesso e il trattamento fiscale corrispondente alle due tipologie.

Il regime forfettario per gli Ets non commerciali

Il regime forfettario “generale” è disciplinato dall’articolo 80 del Cts che ricalca, sostanzialmente, la disciplina dettata dall’articolo 145 Tuir per gli enti non commerciali.

Possono accedervi gli Enti del terzo settore non commerciali, ossia gli Ets iscritti al Runts (Registro unico del Terzo settore) che si configurano come non commerciali (articolo 79, comma 5, del Cts.

Gli Ets non commerciali possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d’impresa applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale (articolo 5 Cts) e delle attività diverse (articolo 6 Cts) svolte con modalità commerciali, un coefficiente di redditività.

La circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle entrate chiarisce che, anche se non specificamente menzionati dal Codice, anche i proventi derivanti dall’attività di raccolta fondi svolta in forma continuativa, quando assume la natura di attività commerciale secondo i principi del Tuir, possono essere assoggettabili ai coefficienti di redditività del regime forfettario.

Un’altra importante caratteristica evidenziata dalla circolare è che a questo regime opzionale possono accedere anche gli Ets non commerciali che si trovano in contabilità ordinaria per aver superato i limiti per la contabilità semplificata, ossia 500mila euro per le imprese che hanno ad oggetto prestazioni di servizi e 800mila euro per le altre attività (articolo 18 del Dpr n. 600/1973). Si tratta di una differenza rispetto all’articolo 145 del Tuir, che è fruibile invece solo dagli enti non commerciali per i quali ricorrano i presupposti dettati dall’articolo 18 del Dpr n. 600/1973.  

I coefficienti di redditività sono diversi a seconda che l’Ets effettui prestazioni di servizi o altre attività, con le seguenti gradazioni:

Attività di prestazioni di servizi

Ricavi

coefficiente

fino a 130mila euro

7%

da 130.001 a 300mila euro

10%

oltre 300mila euro

17%

Altre attività

Ricavi

coefficiente

fino a 130mila euro

5%

da 130.001 a 300mila euro

7%

oltre 300mila euro

14%

Ai proventi così calcolati si aggiungono i componenti positivi previsti dal Tuir:

  1. plusvalenze (articolo 86 Tuir),
  2. sopravvenienze attive (articolo 88 Tuir),
  3. dividendi e interessi (articolo 89 Tuir)
  4. e proventi immobiliari (articolo 90 Tuir).

Se l’ente esercita contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi prodotti dall’attività prevalente. In mancanza di apposita annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le prestazioni di servizi.

I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in base al Tuir, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario, mentre le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato in base al regime forfetario secondo le regole ordinarie del Tuir.

Come si esercita l’opzione
L’opzione per la scelta del regime forfettario va effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, comunque, per almeno un triennio. Anche la revoca dell’opzione va effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi e produce effetti dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa viene presentata. Gli enti che intraprendono un’attività commerciale possono indicare l’opzione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10).

Gli Ets non commerciali che optano per il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa).

Per gli Ets non commerciali l’articolo 80 non prevede un regime forfettario parallelo ai fini Iva, per cui restano applicabili le disposizioni previste dal Dpr n. 633/1972.

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