Regimi speciali Iva Oss e iOss per il commercio elettronico
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/06/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/06/2021
Cambiano le regole IVA dal 1° luglio 2021 sulle vendite online, sia di servizi che di beni, verso consumatori comunitari
Grazie alla possibilità di avvalersi dei nuovi regimi speciali one stop shop (Oss) e import one stop shop (iOss), dal prossimo 1° luglio, adempiere agli obblighi Iva per le vendite online, sia di servizi che di beni, verso consumers comunitari sarà più semplice, tecnologico e meno oneroso.
Le imprese, sia comunitarie che extra-Ue, potranno scegliere un sistema uniforme, “sportello unico”, per dichiarare e versare l’imposta dovuta nel solo Stato membro di registrazione/identificazione, relativamente alle forniture transfrontaliere di merci e servizi. Diversamente, dovrebero identificarsi ai fini Iva in ogni Paese di consumo.
Le nuove disposizioni:
- modificano e ampliano i regimi speciali esistenti (Mini one stop shop), previsti dalla direttiva Iva (sistema non Ue e sistema Ue) limitati, a oggi, ai soli servizi digitali
- novellano un nuovo regime speciale di importazione.
Al riguardo, le aspettative della Commissione europea sono ambiziose. Si stima che l’utilizzo dello “sportello unico” ridurrà la burocrazia per le aziende che operano nel commercio online fino al 95% e consentirà agli Stati membri di recuperare almeno 5 miliardi di euro di evasione nel settore.
Benefici previsti anche per gli acquirenti finali, che potranno conoscere immediatamente il prezzo totale, comprensivo dell’Iva, del bene acquistato evitando sgradite sorprese dovute all’addebito successivo di imposte e dazi sugli acquisti di prodotti provenienti da territori terzi. Inoltre la consegna dei prodotti sarà più rapida.
One stop shop
Tale regime rappresenta un sistema elettronico opzionale di semplificazione degli adempimenti Iva per i venditori, sia di beni che di servizi, effettuati nei confronti di consumatori comunitari.
Questo sistema consente ai fornitori di:
- registrarsi/identificarsi telematicamente in un solo Stato membro, al fine di definire tutte le vendite intracomunitarie a distanza di beni e le prestazioni di servizi da impresa a consumatore
- riportare e versare l’Iva dovuta per le citate forniture in un'unica dichiarazione elettronica con cadenza trimestrale
- rapportarsi, in primis, con l’amministrazione fiscale del proprio Stato membro e nella propria lingua.
Oss non Ue
Le imprese non stabilite nell’Unione europea, che forniscono servizi a privati consumatori comunitari potranno, dal prossimo 1° luglio, non registrarsi ai fini Iva in ciascuno Stato membro nel quale hanno luogo le loro prestazioni ma potranno corrispondere l’imposta nel solo Paese di identificazione avvalendosi del regime Oss non Ue.
È utile precisare che le nuove norme non modificano il luogo di prestazione di tali servizi, ma offrono soltanto una procedura easy per effettuare i relativi adempimenti fiscali.
Oss Ue
Le nuove norme, in vigore dal prossimo 1° luglio, ampliano l'ambito di applicazione del regime Moss (Mini one stop sho) Ue da un punto di vista:
1. soggettivo, viene esteso l'ambito di applicazione dei soggetti passivi che possono ricorrere al regime speciale
2. oggettivo, ovvero:
- il prestatore stabilito nella Comunità, oltre ai servizi transfrontalieri digitali a privati consumatori, già previsti per il Moss, potrà dichiarare anche tutte le altre tipologie di prestazioni che hanno luogo nel territorio comunitario
- il fornitore, sia unionale che non, potrà dichiarare le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
In aggiunta, i marketplaces (piattaforme online), considerati fornitori presunti delle cessioni all'interno dell'Unione, potranno dichiarare nel citato regime:
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni
- determinate cessioni nazionali di beni.
Import one stop shop e special arrangement
Le nuove regole Iva impatteranno anche sulle vendite a distanza di merci introdotte dall’esterno della Comunità. In primis, verrà eliminata l’esenzione dall’Iva per le importazioni di merci entro il valore di 22 euro. Di conseguenza, tutti i beni importati saranno soggetti a imposta.
In secondo luogo, saranno disponibili due meccanismi opzionali semplificati, con funzionamento analogo allo “sportello unico”, per la riscossione dell’Iva delle vendite di prodotti importati con un valore intrinseco non superiore a 150 euro:
- regime iOss (import One stop shop), ovvero un metodo diretto a venditori e marketplaces, che consente di riscuotere direttamente dall’acquirente finale, dichiarare e versare, con cadenza mensile, l’Iva all’importazione. Tale sistema prevede, in determinate ipotesi, l’obbligo o la facoltà di avvalersi di un intermediario
- in alternativa, gli operatori postali e i corrieri potranno avvalersi di un secondo regime opzionale (Special arrangement for declaration and payment of import Vat) nel caso in cui non venga utilizzato il regime iOss e i beni siano immessi in libera pratica nello Stato membro nel quale termina la spedizione o il trasporto. Tale sistema speciale è gestito, per l’Italia, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Per quanto riguarda le merci importate con un valore intrinseco superiore a 150 euro non sono previste modifiche alla riscossione dei dazi doganali e dell’Iva.
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