Registro, stretta sulle agevolazioni

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/02/2014

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/02/2014


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La legge riordina, riducendole, le agevolazioni sull'imposta di registro. Ma le Entrate salvano dalla stretta conciliazione, divorzio e separazione, nonché apporti a fondi.

Sono dunque attualmente oggetto d'imposizione agevolata:
a) gli atti relativi al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili commerciali, che (articolo 17 Dlgs 28/2010) sono esenti da imposte, fatta eccezione per il verbale di accordo che è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50mila euro, essendo dovuta invece l'imposta per la parte eccedente;
b) gli atti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio che, ai sensi dell'articolo 19, legge 74/1987, sono esenti da imposizione;
c) i verbali di conciliazione giudiziale che, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, legge 488/1999, sono esenti da imposta di registro se di valore non superiore a euro 51.645,69;
d) gli atti di trasferimento di terreni agricoli a favore di coltivatori
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