REVERSE CHARGE NESSUNA INDICAZIONE DA TELEFISCO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 01/02/2019
Autore: Rizzardi Raffaele Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/02/2019
L'attesa conferma che la procedura suggerita da Assosoftware sia corretta, non è arrivata.
La richiesta di chiarimenti relativa alla faq 36 (sostanzialmente replicata nella faq 38).
Chi fattura in reverse charge indica nella tipologia dell’Iva la modalità N6 (inversione contabile), e obbliga chi riceve il file di calcolare l’Iva a debito, esercitando contemporaneamente il diritto di detrazione.
La circolare 13/2018, citata in entrambe le faq, non ha però formalizzato quanto viene detto in questi ultimi documenti, cioè che il destinatario della fattura – se desidera conservare elettronicamente l’integrazione da lui fatta – potrebbe caricare nello SdI una “autofattura”, ma con il codice TD1 e non TD20, relativo solo alle autofatture-denuncia.
A Telefisco l’Agenzia conferma questa linea interpretativa, ma non prende posizione sulla duplicazione dell’operazione che si verrebbe a creare. Ogni documento allo SdI crea infatti una memorizzare sia in vendita che in acquisto.
E se il cliente carica un altro documento, che come sopra visto ha la stessa natura di quello immesso dal fornitore, l’elaborazione dei dati da parte del sistema rileverebbe che ci sono state due vendite e, conseguentemente, due acquisti.
Al riguardo Assosoftware è ancora in attesa di chiarimenti e suggerisce, sia nel comunicato stampa del 14 gennaio che nella sezione “Monitor fattura elettronica”, di aspettare ad eseguire questa immissione nello Sdi.
Indietro