REVISORI CORSI SIMILI O CON DOCENTI DIVERSI SONO VALIDI AI FINI FORMATIVI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/10/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 01/10/2018

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Classificazione:

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I corsi che si riferiscono ad aspetti diversi di uno stesso principio professionale, o perseguono ulteriori gradi di approfondimento, o sono tenuti da docenti diversi con titoli diversi, non sono un identico corso e quindi sono validi ai  fini dell'obbligo formativo.


Dalle FAQ del MEF il chiarimento sulla irrilevanza dei corsi identici ai fini formativi dei revisori.

 

Domanda n.20
Secondo quanto affermato nella circolare RGS n. 26/2017, due corsi che riguardano lo stesso principio professionale di revisione (esempio: ISA Italia 720 B) sembrano essere considerati un identico corso. Potrebbero però essere validi corsi che trattano aspetti diversi dello stesso principio, oppure corsi che riguardano approfondimenti o aggiornamenti riferiti sempre al medesimo principio?

 

Risposta

Nella circolare RGS n. 26/2017 si afferma che non è ammessa la maturazione di crediti formativi in relazione a corsi riguardanti materie, temi o argomenti che hanno già costituito oggetto degli altri corsi in anni precedenti. La precisazione intende impedire che un revisore frequenti due o più volte lo stesso identico corso, ciò che non sarebbe evidentemente utile per la maturazione professionale. A titolo di esempio, poi, si fa riferimento a due corsi che riguardano lo stesso principio. È evidente che la circolare intende riferirsi, in tale esempio, a due corsi identici.

Se i corsi si riferiscono ad aspetti diversi di uno stesso principio professionale, oppure perseguono ulteriori gradi di approfondimento, oppure sono tenuti da docenti diversi con titoli diversi, detti corsi non sono un identico corso.

In tutti questi casi, si presume che il professionista avrebbe l’opportunità di apprendere nozioni, concetti e interpretazioni diverse da quelle apprese o rese disponibili in corsi precedentemente frequentati sulla stessa tematica.

Quanto chiarito in relazione all’esempio del principio professionale vale per qualsiasi altro argomento elencato nel programma annuale del Ministero. È compito degli enti accreditati e degli Ordini professionali denominare i singoli corsi in modo da rendere immediatamente chiaro che trattasi di approfondimenti oppure che un corso tiene conto degli aggiornamenti intervenuti nella normativa o nei principi professionali.

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