Revisori, revoca senza tribunale
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/02/2013
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 52 del 22/02/2013
Classificazione:
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Il decreto dell'Economia 261/2012 stabilisce i casi di cessazione anticipata dell'incarico per giusta causa
È stata regolamentata la cessazione anticipata dell'incarico di revisore legale dei conti di società. Con il decreto 28 dicembre 2012, n. 261, «Gazzetta Ufficiale» 43 del 20 febbraio 2013, viene data attuazione all'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 39/2010 in materia di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisore legale dei conti.
le ipotesi di "giusta causa" di revoca dell'incarico individuate dal legislatore sono di diretta applicazione solo nei casi in cui l'incarico di revisore legale dei conti non sia stato affidato all'organo di controllo. Nei casi in cui il sindaco unico o il collegio sia investito, oltre che del controllo di legalità, anche della revisione, prevarranno, in materia di cessazione dell'incarico di revisione, le norme del cc.
le ipotesi di "giusta causa" di revoca dell'incarico individuate dal legislatore sono di diretta applicazione solo nei casi in cui l'incarico di revisore legale dei conti non sia stato affidato all'organo di controllo. Nei casi in cui il sindaco unico o il collegio sia investito, oltre che del controllo di legalità, anche della revisione, prevarranno, in materia di cessazione dell'incarico di revisione, le norme del cc.
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