RIDUZIONE ACCONTI II.DD. 2020 CON MARGINE DI ERRORE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/05/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/05/2020


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Più elastico il calcolo col metodo previsionale


Per agevolare i contribuenti che potrebbero subire una riduzione del reddito imponibile del 2020, a causa della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”, l’art. 20 del decreto legge n. 23/2020 favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché quello “storico”, prevedendo la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute.

L’agevolazione vale, però, solo se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in corso.

Con la circolare n. 9/2020 l’Agenzia delle entrate ha specificato che la previsione introdotta dal citato decreto legge si applica, oltre che a Irpef, Ires e Irap, anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari
  • alla cedolare secca sul canone di locazione
  • all’Ivie, l’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero
  • all’Ivafe, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
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