Riforma dell’Irpef 2024 la circolare 2/2024

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/02/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/02/2024


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L'Agenzia sulle novità valide per il periodo d’imposta in corso, con riferimento alle nuove aliquote e scaglioni di reddito, detrazioni, addizionali e trattamento integrativo


Con la circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal decreto legislativo n. 216/2023 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi).

In attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023), il Dlgs ha previsto, tra l’altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, delle detrazioni d’imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l’abrogazione della normativa relativa all’aiuto alla crescita economica (Ace).

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote introdotti dall’articolo 1, comma 1, del decreto in argomento, sono di seguito riportati:

  1. 23% per i redditi fino a 28mila euro
  2. 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro
  3. 43% per i redditi che superano 50mila euro.

Rispetto alla disciplina recata dall’articolo 11, comma 1, del Tuir, pertanto, limitatamente all’anno 2024, la circolare specifica che:

  • è prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote
  • il primo scaglione di reddito è innalzato a 28mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione
  • l’aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è soppressa
  • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, restano invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

La circolare si sofferma, poi, sull’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, il quale innalza, sempre per il solo anno 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del Tuir).
Tale modifica non si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15mila euro.

Il documento di prassi chiarisce, altresì, che con la modifica viene ampliato, fino a 8.500 euro, l’ammontare del reddito escluso da imposizione (la no tax area), previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.
L’Agenzia precisa, inoltre, che la modifica riguarda solo il primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir, e, pertanto, resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.
In particolare, la circolare ricorda che nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il reddito di riferimento), deve tenersi conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario, e della quota di agevolazione Ace.
Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Trattamento integrativo

Sempre per il solo 2024, il decreto n. 216/2023 modifica il requisito necessario per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 1, del Dl. n. 3/2020.
Nello specifico, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo  di ammontare non superiore a 15mila euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l’imposta lorda, calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente (esclusi quelli indicati all’articolo 49 comma 2, lettera a), del Tuir) e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno. La riduzione di 75 euro mira a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti.
Al proposito, precisiamo, che tale riduzione deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della stessa lettera che non sono state “toccate” dal decreto in questione.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

L’articolo 2 del decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali prevedendo, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione spettante per l’anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (articolo 119, comma 4, Dl n. 34/2020).
La riduzione, pari a 260 euro, deve essere operata sull’importo della detrazione determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del Tuir.

Adeguamento della disciplina delle addizionali all’Irpef

Il documento di prassi si sofferma, inoltre, sull’analisi dell’articolo 3 del decreto, con il quale è stata adeguata la disciplina delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni e nuove aliquote dell’Irpef.
In particolare, è stato previsto il differimento al 15 aprile 2024 del termine entro cui ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, inoltre, possono determinare, entro lo stesso termine, per il solo 2024, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l’anno 2023. Qualora le Regioni e le Province autonome non approvino entro il 15 aprile 2024 le leggi modificative degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l’addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023. È stato differito, invece, al 15 maggio 2024, il termine per la trasmissione dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale all’Irpef, per la pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef.
L’Agenzia chiarisce che anche la disciplina delle addizionali comunali è stata oggetto di adeguamento alla nuova normativa Irpef, analogamente a quanto previsto per le addizionali regionali.

Abrogazione dell’Ace
La circolare, infine, si sofferma sull’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (Ace), chiarendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

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