Riforma fiscale - 4 Redditi finanziari da lavoro d'impresa e diversi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/08/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 18/08/2023


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Profonda revisione dei redditi di natura finanziaria, riforma anche per i redditi di lavoro autonomo e dipendente, i redditi di impresa e i redditi diversi.


L’articolo 5 della delega fiscale prevede una importante revisione e razionalizzazione che interesserà i redditi di natura finanziaria.

Nel progetto di riforma, anche i redditi di lavoro autonomo e dipendente, i redditi di impresa e i redditi diversi.

Redditi di natura finanziaria

Novità per i redditi di natura finanziaria (articolo 5, comma 1 lettera d), la previsione è quella di un’unica categoria reddituale mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono tali redditi, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l’onnicomprensività della categoria.

Norme attuali

Si ricorda che, secondo le disposizioni in vigore, i redditi di natura finanziaria rientrano in due categorie, ossia:

  • -redditi di capitale, che derivano dall’investimento in capitali, quali dividendi, interessi e altri proventi analoghi (cfr articolo 44 Tuir);
  • -redditi diversi, ai quali si riconducono, ad esempio, le plusvalenze derivanti da transazioni su azioni (cfr articolo 67 Tuir).

I primi sono tassati, per lo più, senza riconoscimento di spese o di perdite e secondo il criterio per cassa, mentre i secondi beneficiano del riconoscimento delle perdite e possono essere tassati per competenza o per cassa, a seconda del regime utilizzato (dichiarativo, amministrato o del risparmio gestito). È importante osservare che la descritta dicotomia non consente di compensare proventi di natura finanziaria, che rientrano nelle diverse categorie reddituali.
 

La delega

La legge prevede la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del solo principio di cassa, con le più ampie possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente per oggetto l’impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell’obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell’imposta.
In questo modo potrebbero risolversi in maniera più coerente alcune “farraginosità” del sistema di tassazione degli strumenti finanziari.

Si pensi alla tassazione degli Etf (Exchange traded fund), che sono fondi o Sicav, che replicano fedelmente l'andamento e, quindi, il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime (in quest’ultimo caso, prendono l’acronimo di Etc, Excange traded commodities).

Ebbene, i profitti derivanti dagli Etf sono redditi di capitale, equiparabili ai dividendi azionari, ma le perdite configurano redditi diversi: quindi, nel caso di deposito amministrato, le plusvalenze non si possono compensare con le minusvalenze pregresse, mentre queste ultime possono essere compensate solo con plusvalenze realizzate su titoli ed entro un periodo di tempo determinato (il quarto anno successivo a quello di realizzo), a pena di perdita del beneficio della compensazione.

Viene, poi, prevista anche l’ipotesi di tassazione sostitutiva di imposte sui redditi e relative addizionali applicabile ai redditi finanziari, almeno su quelli di natura finanziaria attualmente soggetti a un prelievo a monte a titolo definitivo.

Il legislatore della delega ritiene, inoltre, di mantenere la tassazione ridotta dei redditi derivanti da titoli di Stato (quali Bot e Btp) ed equiparati, sottoposti ad aliquota del 12,5%, anziché del 26%, come per gli altri strumenti finanziari.

Previsto un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell’imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi, così da semplificare al massimo gli adempimenti dichiarativi per il contribuente.

Infine, la legge delega intende revisionare il sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari, prevedendo, anche per esse, il principio di cassa, con possibilità di compensazione, con la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione e con il mantenimento di un’aliquota d’imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica.

 

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