Rimborsi Iva PAGATA ALL'ESTERO domande entro il 30 settembre

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/09/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 29/09/2024


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Operatori stabiliti nel territorio dello Stato per l’Iva pagata nel 2023 in altri Stati dell’Ue sia gli operatori stabiliti in altri Paesi Ue ed extra Ue


Lunedì 30 settembre 2024 la scadenza riguarda sia gli operatori stabiliti nel territorio dello Stato per l’Iva pagata nel 2023 in altri Stati dell’Ue sia gli operatori stabiliti in altri Paesi Ue ed extra Ue con cui sussistono accordi di reciprocità, interessati a richiedere il rimborso dell’imposta pagata in Italia nel 2023.

A dettare le regole generali è la direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita dal Dlgs n. 18/2010, che ha rivisto la disciplina dei rimborsi Iva ai soggetti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del rimborso. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

In linea con le indicazioni della normativa europea, i soggetti italiani sono tenuti a presentare la propria richiesta di rimborso per l’Iva pagata in un altro Paese Ue esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia,  a seconda del canale a cui si è abilitati.

È possibile anche effettuare una seconda richiesta a patto che sia rispettato il termine del 30 settembre. L’operazione di controllo e gestione delle istanze che precedono la trasmissione allo Stato competente è effettuata dal Centro Operativo di Pescara. Entro i successivi 15 giorni la domanda sarà veicolata dal Centro operativo di Pescara allo Stato competente il quale, entro quattro mesi, comunica al contribuente l’esito dell’istanza, mentre le somme saranno erogate nei dieci giorni successivi. L’amministrazione estera competente può estendere i tempi fino ad otto mesi, nel caso fosse necessario acquisire ulteriori documenti.

I soggetti residenti in altro Stato comunitario che vogliono chiedere il rimborso dell'Iva versata in Italia devono invece inviare l’istanza alla propria amministrazione finanziaria, la quale provvederà a inoltrarla all'Agenzia delle entrate.

Infine, per l’imposta pagata in Italia da soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Ue con cui esistono accordi di reciprocità, come la Svizzera, la Norvegia, Israele e da quest’anno il Regno Unito, la presentazione dell’istanza di rimborso dell’imposta avviene tramite il modello Iva 79, da indirizzare al Centro operativo di Pescara(via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara).

La trasmissione può essere effettuata tramite:

  • consegna diretta
  • servizio postale
  • "corriere espresso".

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. L’Agenzia specifica che non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

A partire da quest’anno, per l’erogazione dei rimborsi relativi agli scambi eseguiti da soggetti italiani nel Regno Unito e da soggetti britannici nel nostro Paese si applica l’accordo di reciprocità stipulato fra i due Stati, entrato in vigore il 7 febbraio 2024 (vedi anche risoluzione n. 22/2024 dell’Agenzia). In base a tale accordo, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021 i soggetti stabiliti in Italia possono chiedere il rimborso Iva secondo le norme vigenti nel Regno Unito e i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono presentare le istanze secondo le regole contenute nell’articolo 38-ter del Decreto Iva (Dpr n. 633/1972), che, a sua volta, rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis2, comma 1 del decreto Iva. Va ricordato che fino al 31 dicembre 2020 il Regno Unito ha operato come membro dell’Ue sia ai fini doganali che ai fini Iva e delle accise. 

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