RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI ASSOLTI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/03/2021

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 05/03/2021


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Con i commi da 1015 a 1022 della legge di bilancio 2021 si prevede il rimborso delle spese legali agli imputati assolti nei processi penali


Rimborso delle spese legali fino a un massimo di 10.500 euro, all'imputato nei processi penali assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non hanno commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Il rimborso spetta per le sentenze di assoluzione divenute irrevocabili dopo il 1° gennaio 2021, con rinvio a un decreto attuativo del ministero della Giustizia di concerto con quello dell’Economia

la norma

1015. Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.

1016. Il rimborso di cui al c. 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR., di cui al DPR.22 dicembre 1986, n. 917.

1017. Il rimborso di cui al c. 1015 è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.

1018. Il rimborso di cui al c. 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi:

  1. assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
  2. estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
  3. sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al c. 1015, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al c. 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.

(ndr: decreto 20.12.2021 in GU. n. 15 del 20.01.2022)

1020. Per la finalità dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al c. 1015.

1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

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