RINGHIERE RECINZIONI E TETTOIE CON IVA AL 10%

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/04/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 01/04/2020


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Le ringhiere, le recinzioni e le tettoie per balconi e terrazze possono far parte dei “beni finiti” e beneficiare delle aliquote Iva ridotte


Le ringhiere, le recinzioni e le tettoie per balconi e terrazze, montate sul pavimento e sulla facciata di “specifici” edifici, possono far parte dei “beni finiti” e beneficiare delle aliquote Iva ridotte, previste dalla Tabella A, allegata al Dpr n. 633/1972, a condizione che mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, cioè siano conformi ai requisiti indicati da più documenti di prassi. Questi ultimi, nel tempo, hanno ribadito che i beni agevolabili devono innanzitutto essere sostituibili “in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte” (risoluzione n. 39/1996) senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto. 

È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 71/2020, fornita a una società che, nell’occasione, trova l’Agenzia concorde con la propria linea interpretativa.

La società di commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile, infatti, intende intraprendere la vendita al dettaglio degli stessi prodotti, con inclusa posa in opera da parte di imprese specializzate incaricate direttamente dalla stessa compagine. Per la fatturazione la società vende il prodotto con posa in opera tutto completo e fattura l'intero importo al cliente, mentre le imprese specializzate emettono fattura nei confronti dell'istante. Per tale motivo, vuole sapere quale aliquota Iva applicare alle operazioni, quando i lavori sono forniti:

  • per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla legge Tupini o delle costruzioni rurali (articolo 13 legge 408/1949) – Iva al 4% prevista dal n. 24) parte II, della Tabella A, del Dpr n. 633/1972

oppure

  • per la realizzazione di opere e impianti destinati a edifici assimilati ai “Tupini”, o ancora per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica – Iva al 10 per cento. 

Secondo la società i prodotti rientrano tra i “beni finiti” e possono essere ceduti con le richiamate agevolazioni.

L’iter argomentativo della risposta, al di là del riepilogo normativo alla base degli sconti Iva, si sofferma in particolare su alcuni documenti di prassi ministeriali, peraltro citati anche dall’istante, tutti orientati a dare fondamentale importanza all’indipendenza e alla riutilizzabilità dei manufatti in argomento.

Tra questi, sono tornate alla memoria la circolare n. 1/1994 che, a suo tempo, ha sdoganato una serie di beni come gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas, eccetera, e la citata risoluzione n. 39/1996 che ha concesso il lasciapassare alle scale a chiocciola, a giorno o retrattili in legno o altro materiale.

In sostanza, considerato che non esiste (o non può esistere) un’elencazione tassativa dei manufatti agevolabili, ben vengano le precisazioni dirimenti degli atti di prassi.

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