RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA LAVORI NON ULTIMATI NELL'ANNO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/03/2014

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/03/2014


Classificazione:

img_report

Il contribuente, direttamente o tramite intermediario abilitato, deve inviare telematicamente, i costi sostenuti nel 2013 per i lavori non terminati entro la fine dell’anno

Il modello Ire deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno (quindi, entro il 31 marzo per le persone fisiche e i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), esclusivamente nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale hanno preso il via, per comunicare all’Amministrazione finanziaria le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono ultimati, per le quali si intende usufruire del bonus fiscale.
Pertanto, l’obbligo non sussiste se i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta né per la/e annualità ante “fine lavori” in cui non sono state sostenute spese.
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro