RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA LAVORI NON ULTIMATI NELL'ANNO
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 26/03/2014
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/03/2014
Classificazione:
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Il contribuente, direttamente o tramite intermediario abilitato, deve inviare telematicamente, i costi sostenuti nel 2013 per i lavori non terminati entro la fine dell’anno
Il modello Ire deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno (quindi, entro il 31 marzo per le persone fisiche e i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), esclusivamente nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale hanno preso il via, per comunicare all’Amministrazione finanziaria le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono ultimati, per le quali si intende usufruire del bonus fiscale.
Pertanto, l’obbligo non sussiste se i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta né per la/e annualità ante “fine lavori” in cui non sono state sostenute spese.
Pertanto, l’obbligo non sussiste se i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta né per la/e annualità ante “fine lavori” in cui non sono state sostenute spese.
LINK:
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/riqualificazione-energetica-no-stopcomunicazione-entro-31-marzo
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