RISARCIMENTO ASSICURATIVO TRATTAMENTO FISCALE E CIVILISTICO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/05/2013
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/05/2013
Le somme incassate a titolo di risarcimento per la perdita o per il danneggiamento di beni sono considerate: RICAVI, PLUSVALENZE O SOPRAVVENIENZE
Sulla base di quanto precede, si ritiene che le indennità per risarcimento danni, conseguite a fronte della perdita o del danneggiamento di beni la cui cessione dà origine a ricavi, devono essere rilevate:
come ricavi se iscritte nel bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato l’evento dannoso
come sopravvenienze attive se rilevate, in tutto o in parte, in un esercizio successivo.
Inoltre, l’imprenditore potrà operare, nell’esercizio della rilevazione dell’evento dannoso, una riduzione delle rimanenze finali iscritte in bilancio pari al costo di acquisto del bene (se è un bene merce), atteso che quest’ultimo non sarà più inventariato.
Diversamente, le somme incassate dall’imprenditore a titolo di risarcimento assicurativo per la perdita o il danneggiamento di beni dell’impresa (beni strumentali o patrimoniali dell’impresa), andranno considerate “plusvalenze”, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera b), del Tuir.
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