RISARCIMENTO ASSICURATIVO TRATTAMENTO FISCALE E CIVILISTICO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/05/2013

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/05/2013


Classificazione:

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Le somme incassate a titolo di risarcimento per la perdita o per il danneggiamento di beni sono considerate: RICAVI, PLUSVALENZE O SOPRAVVENIENZE

Sulla base di quanto precede, si ritiene che le indennità per risarcimento danni, conseguite a fronte della perdita o del danneggiamento di beni la cui cessione dà origine a ricavi, devono essere rilevate:

come ricavi se iscritte nel bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato l’evento dannoso
come sopravvenienze attive se rilevate, in tutto o in parte, in un esercizio successivo.

Inoltre, l’imprenditore potrà operare, nell’esercizio della rilevazione dell’evento dannoso, una riduzione delle rimanenze finali iscritte in bilancio pari al costo di acquisto del bene (se è un bene merce), atteso che quest’ultimo non sarà più inventariato.

Diversamente, le somme incassate dall’imprenditore a titolo di risarcimento assicurativo per la perdita o il danneggiamento di beni dell’im
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