Risarcimento che chiude la lite con iva ordinaria
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/04/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/04/2022
Quando dalla natura transattiva tra le parti emerge, emerge uno scambio di prestazioni reciproche
Con la risposta n. 212 del 22 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, se sussiste il sinallagma tra l'obbligo di non fare posto a carico di una parte che rinuncia alle liti ed un'altra che paga il risarcimento, appare integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell'Iva. Quindi, l'ammontare dovuto sulla base di un accordo di natura transattiva è da assoggettare ad Iva, con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria.
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