RISPARMIO ENERGETICO PER L'IMPRESA PAGAMENTO E COMPETENZA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/12/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 28/12/2023
Se l'agevolazione è fruita in regime d'impresa in contabilità ordinaria non serve il bonifico parlante
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) con 1) la causale del versamento, 2) indicazione degli estremi della norma agevolativa 3) il codice fiscale del beneficiario della detrazione 4) il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.
Per le imprese, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa (in ordinaria però) in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non è rilevante per la determinazione di tale tipologia di reddito.
Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola della competenza del costo, secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.
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