Ristorni ai soci della cooperativa a tassazione agevolata

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/04/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/04/2023


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Alle somme erogate a titolo di ristorno si applica la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività


Risposta n. 284 del 5 aprile 2023, l’Agenzia chiarisce che alle somme erogate a titolo di ristorno si applica la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

I ristorni devono essere conformi alle previsioni di legge nonché la distribuzione degli stessi risulti da apposito modello di dichiarazione, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa.

La cooperativa istante, in qualità di sostituto d'imposta, ha intenzione di adottare un nuovo regolamento interno finalizzato ad individuare le condizioni necessarie per l'applicazione della tassazione agevolata, ai sensi dell'articolo 1, commi da 182 a 190 legge n.  208/2015, sulle somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori a seguito di delibera assembleare.

L’ente, nella bozza del proprio nuovo regolamento, specifica che i ristorni verranno ripartiti proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, a prescindere dal verificarsi nell'anno di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Inoltre, nel suddetto documento, viene previsto che l'applicazione della tassazione agevolata all'erogazione di ristorni riferiti a un dato anno è condizionata al conseguimento di incrementi nell'anno stesso, rispetto al triennio precedente, di almeno uno tra una serie di indicatori individuati dal Ccnl delle cooperative sociali mentre, qualora nessuno degli indicatori individuati mostri un incremento rispetto al triennio precedente, le somme erogate a titolo di ristorni saranno soggette a tassazione ordinaria.

Infine, il regolamento prevede che, per la determinazione degli importi da ristornare ai singoli soci che abbiano svolto attività lavorativa nel corso dell'anno di riferimento, vengono prese in considerazione le variabili di ''quantità'' e ''qualità'' degli scambi mutualistici.

Ciò premesso, la cooperativa istante chiede se le somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori debbano essere assoggettate a tassazione nella misura agevolata negli anni in cui la cooperativa consegua incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti dalla bozza di regolamento, ed a tassazione ordinaria negli anni in cui tali incrementi non siano conseguiti.

L’Agenzia premette che l’articolo 1, commi da 182 a 189 legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) prevede, dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% ai “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa”, emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Mef in data 25 marzo 2016 e pubblicato il 16 maggio 2016 sul sito istituzionale del primo ente.

Come chiarito con la circolare 28/2016, l'articolo 3 del suddetto decreto specifica che “per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile”, norma che prevede che la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

L’Agenzia sottolinea che la partecipazione agli utili dell'impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è, quindi, ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali elementi devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita.

La circolare 28/E citata precisa, inoltre, che possono essere ammessi al beneficio di cui all'articolo 1, comma 182 della legge n. 208/2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all'articolo 1 della legge n. 142/2001 nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016 e dal decreto (cfr. anche circolare 3/2011).

In relazione ai ristorni, l'articolo 2545 sexies c.c. sancisce che “l'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici”, mentre l'articolo 3, comma 2, lettera b) legge n. 142/2001 prevede che trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati “in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime”. Nella circolare n. 35/2008 è stato chiarito che i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. In altre parole i ristorni sono i profitti netti della cooperativa derivanti dall'attività con i soci attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell'anno.

In definitiva, conclude l’Agenzia, nella misura in cui i ristorni in oggetto siano conformi alle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 182 a 190, della legge di Stabilità 2016 e a condizione che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa, ai fini trattamento fiscale agevolativo, alle somme erogate a titolo di ristorno si applica la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

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