Ritenute deducibili anche senza certificazione del sostituto.

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/03/2009

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 20/03/2009

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Classificazione:

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Risoluzione n. 68 del 19.3.2009 riconosce la deducibilità delle ritenute anche senza certificazione.


Nel caso di assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, la fattura e la relativa documentazione della banca (o altro intermediario finanziario), idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto delle ritenute, costituisce documentazione sufficiente per lo scomputo, ai fini Irpef, delle ritenute subite dai professionisti e imprenditori sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Viene quindi ammesso lo scomputo delle ritenute subite, pur in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, a condizione che sia possibile comprovare l'importo effettivamente percepito tramite la contemporanea esibizione:

  • della fattura;
  • della documentazione rilasciata da banche ed altri intermediari finanziari, da cui risulti l'importo percepito.

In sede di controllo, oltre alla suddetta documentazione, sarà' necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi fac-simile allegato disponibile per gli abbonati) in cui il contribuente dichiari che la documentazione prodotta e' riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

ALLEGATI:
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