Rivalutazione dei beni d’impresa 2021 tre nuovi codici tributo

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/05/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 01/05/2021


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I codici per il versamento con F24 delle imposte sostitutive sul saldo attivo e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati, il terzo per l’affrancamento nel settore alberghiero e termale


Con la risoluzione n. 29/E del 30 aprile 2021 sono istituiti, rispettivamente, i codici tributo “1857” e “1858” per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati. Inoltre, in relazione ai settori alberghiero e termale, con lo stesso documento di prassi è istituito il codice tributo “1859” per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione.

  • “1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA (3%) SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”
  • “1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA (10%) SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
  •  
  • “1859” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.

I codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA” normalmente il 2020 infatti la stessa nella normalità dei casi va annotata al 31.12.2020.

 

NB: Per il settore alberghiero la rivalutazione è gratuita, è eventualmente versata l'imposta sostitutiva del 10% per affrancare la riserva.

 

Cenno alla rivalutazione


L’articolo 110 del decreto “Agosto” (Dl n. 104/2020) ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, già a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10 per cento.

Le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati devono essere versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine di versamento per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre due entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Il pagamento degli importi può avvenire, tramite modello F24, anche avvalendosi dell’istituto della compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997).

Dunque, per consentire il versamento tramite modello F24 delle dette imposte sostitutive, sono istituiti i codici tributo:

  • “1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
  • “1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.

Inoltre, l’articolo 6-bis, comma 1, del decreto “Liquidità”  (Dl n. 23/2020) ha previsto per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

In particolare, l’imposta sostitutiva sul saldo attivo della rivalutazione deve essere versata nella misura del 10% con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio 2020, in un massimo di tre o di sei rate di pari importo. Gli importi da versare possono anche essere compensati.

Il neonato codice da utilizzare è “1859” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.

 

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