SABATINI E DATI OBBLIGATORI IN FATTURA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/02/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 19/02/2026


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Dalle Faq del MIMIT il riepilogo sul contenuto della fattura agevolata Sabatini.


10.7 Quale dicitura deve essere apposta sulle fatture relative agli investimenti oggetto di agevolazione e secondo quali modalità?

Caso di domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023

Per tali domande, indipendentemente dalla data di trasmissione della richiesta unica di erogazione del contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 10, c. 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Si rinvia pertanto alla consultazione della FAQ 10.15 relativa alla precedente disciplina, disponibile al seguente link.

Caso di domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023

Per tali domande, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 11, del decreto interministeriale 22 aprile 2022. In relazione alle predette domande, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni agevolati, devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo (vedasi FAQ 1.4), unitamente alla dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”, da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

In conformità a quanto previsto dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per tutte le fatture elettroniche emesse dal 1° giugno 2023, relative a domande presentate a partire dal 22/04/2023, il CUP e la dicitura devono essere apposti esclusivamente sulle fatture, attraverso una delle seguenti modalità:

  1. inserendo nell’apposito campo della fattura elettronica il “Codice Unico di Progetto – CUP” e nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”;
  2. qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura.

Per tutte le fatture elettroniche emesse prima del 1° giugno 2023, oppure a partire dal 1° giugno 2023 ma relative a domande presentate prima del 22/04/2023, Il CUP e la dicitura devono essere apposti sulle fatture attraverso almeno una delle seguenti modalità:

  1. inserendo nell’apposito campo della fattura elettronica il “Codice Unico di Progetto – CUP” e nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”;
  2. inserendo i medesimi CUP e dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
  3. qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura previsti devono essere apposti sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.

Si ricorda che la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, sia trovata sprovvista del CUP e della dicitura previsti non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

La regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte del cessionario/committente, immediatamente dopo la scoperta dell’irregolarità.

Nel caso di fattura elettronica con data operazione successiva al 31 maggio 2023, qualora il CUP non sia stato apposto secondo le modalità sopra descritte, la regolarizzazione può essere effettuata mediante integrazione del CUP direttamente sulla fattura, utilizzando il servizio web introdotto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 563301/2025 del 10 dicembre 2025. Il servizio è disponibile, a partire dal 27 gennaio 2026, nel portale Fatture e Corrispettivi dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Nel caso invece di fattura elettronica nella quale non sia stata apposta la dicitura prevista oppure di fattura elettronica con data operazione antecedente al 1° giugno 2023 con CUP mancante o errato, è possibile procedere alla regolarizzazione mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019.  A fronte dell'immodificabilità della fattura elettronica veicolata tramite SdI, il cessionario/committente deve predisporre un documento distinto, riportante sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa, da allegare al file della fattura in questione e da trasmettere come integrazione elettronica allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Non è ammissibile la regolarizzazione delle fatture elettroniche tramite stampa delle stesse e apposizione con scrittura indelebile della dicitura/CUP.

(P.to 7.11 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

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