SANZIONI CORRISPETTIVI TELEMATICI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/02/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/02/2020


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Mancata memorizzazione e mancato invio dei corrispettivi sanzioni - registro di emergenza ancora utilizzabile


Come indicato nell’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015 «Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri rispettivamente,

  • la sanzione del 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro.
  • nel caso di quattro distinte violazioni in giorni diversi nell'arco di un quinquennio, della sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro.

Le sanzioni sono previste dagli articoli 6, comma 3,e 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97.

 

Secondo l'Agenzia, memorizzazione e trasmissione costituiscano un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi, risultando quindi sanzionabili tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto, completo esercizio dello stesso nelle sue necessarie articolazioni (memorizzazione e trasmissione, appunto).

Ne deriva, ad esempio, che il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato.

Va inoltre evidenziato che la sanzione, volendo colpire l’omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso. In altre parole, nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica sanzione ex articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Deve altresì precisarsi che l’infrazione di omissione, secondo i criteri appena richiamati, si perfeziona anche con il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l’invio dei dati, termini che devono ritenersi essenziali. Pertanto, l’adempimento tardivo, ancorché spontaneo, configura ugualmente ’illecito in questione, ferma restando la possibilità di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La sostanziale continuità tra le precedenti forme di documentazione (scontrino e ricevuta fiscali) e la memorizzazione/invio dei dati dei corrispettivi che le sostituiscono, ma non abrogano, spingono peraltro a ritenere che:

a) ai fini del computo delle violazioni di cui all’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, vanno tenute cumulativamente in considerazione quelle poste in essere in vigenza delle diverse disposizioni. In conseguenza, anche una sola violazione rispetto agli obblighi posti dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 riscontrata nel 2020, ma che faccia seguito ad altre 3 del 2018 (ad esempio per la mancata emissione di scontrini fiscali in altrettante giornate), porterà con se la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nei termini sopra richiamati;

b) sono tutt’ora applicabili, seppure in riferimento ai soli apparecchi atti all’emissione degli scontrini fiscali, tra le altre:

-le disposizioni che colpiscono l’omessa installazione dei misuratori fiscali;

-le relative sanzioni accessorie51;

-le omesse annotazioni nelle ipotesi di mancato o irregolare funzionamento dei citati misuratori, ovvero la mancata tempestiva richiesta di intervento per la loro manutenzione;

-le disposizioni che colpiscono la manomissione o alterazione degli stessi apparecchi e dei loro stampati.

Corrispettivi di emergenza

Nei casi in cui il normale adempimento sia impedito da eventi straordinari (come un dispositivo fuori servizio) la memorizzazione viene sostituita da procedure alternative (i.e.«annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica»), ma la trasmissione dei dati è comunque indispensabile al fine di non incorrere in sanzioni (si veda, in merito all’eventualità descritta e ai connessi adempimenti il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e le relative specifiche tecniche, “Versione 9.0 dicembre 2019”, paragrafo 2.8).

 

 

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