SERVIZI GENERICI COMUNITARI ED EXTRA UE REGIME FISCALE IVA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/10/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 31/10/2019


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Per individuare l’esatto trattamento fiscale delle prestazioni di servizi rese e ricevute verso e dall’estero, si deve far riferimento agli artt. da 7-ter a 7-septies del DPR. n. 633/1972.


L’articolo 7-ter detta la regola generale, vale a dire il comportamento da seguire quando si ricevono o si prestano servizi (cd. generici) in ambito comunitario o extracomunitario.

Diciamo quindi che tutte le prestazioni di servizi seguono le regole dell’art. 7-ter, a meno che non sia prevista una deroga nei successivi articoli da 7-quater a 7-septies.

Per inquadrare correttamente le operazioni risulta fondamentale aver ben presente la distinzione fra questi due grandi tipi di operazioni commerciali:

Descrizione

Sigla

Tipo transazione

Business to Business

B2B

fra operatori soggetti IVA (detti anche soggetti passivi)

Business to Consumer

B2C

da un soggetto IVA verso un privato consumatore

Il principio della territorialità di cui all’art. 7-ter prevede in via generale che:

  • per le operazioni B2B si deve verificare il luogo di residenza del committente, se il committente (cliente) è non residente l’operazione non sarà in regime IVA, viceversa se una prestazione di servizi prestata da un non residente nei confronti di un residente, quest’ultimo dovrà assoggettare l’operazione a IVA mediante l’emissione di autofattura (o meccanismo del reverse charge) ai sensi dell’art. 21 c. 5 del DPR. 633/72.
  • per le operazioni B2C si deve verificare il luogo di residenza del prestatore, sarà infatti il prestatore (fornitore) ad assoggettare l’operazione a IVA.

Servizi prestati

Definita la regola generale possiamo riepilogare gli adempimenti nei casi di:

  • prestazioni effettuate a soggetti esteri;
  • prestazioni ricevute da soggetti esteri.

Naturalmente prestazioni riferite ai servizi cd. generici ex art. 7-ter.

Prestazioni effettuate

L’impresa o il professionista italiani che prestano un servizio nei confronti di un soggetto non residente.

Servizi B2B

Nel caso in cui la prestazione sia rivolta a un soggetto passivo IVA residente in un altro Stato UE, regolarmente iscritto al Vies (registro dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie) la norma prevede che l’operazione sia soggetta a IVA nello Stato del committente, il soggetto italiano emetterà quindi fattura senza l’applicazione dell’IVA, con la dicitura: “Operazione non soggetta all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del DPR. n. 633/72 da assoggettare a inversione contabile (reverse charge)”.

Se il cliente fosse extra UE la dicitura in fattura cambierebbe leggermente eccola: “Operazione non soggetta all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del DPR. n. 633/72”

Servizi B2C

Nel caso in cui il servizio sia prestato verso un soggetto privato (UE o ExtraUE) il prestatore italiano emetterà fattura con l’applicazione dell’IVA, infatti la regola generale ex art. 7-ter prevede che il servizio sia tassato nel Paese del prestatore.

Obbligo di fatturazione

le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto residente nei confronti di un non residente, non soggette, per mancanza del requisito della territorialità (art. 7-ter) dovranno comunque essere fatturate, con l’obbligo di indicare la partita IVA del cliente, se comunitario.

Di conseguenza le fatture così emesse:

  • non concorreranno al volume d’affari (art. 20);
  • non consentiranno di maturare il plafond;
  • potrebbero non consentire il supero del 25% di operazioni non imponibili rispetto al volume d’affari, condizione che permette la richiesta di rimborso trimestrale
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