Servizi per produrre energia chiarimenti sul regime Iva

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/11/2018

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 20/11/2018


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Qualificazione delle quote di emissione e trattamento fiscale applicabile al trasferimento delle quote di emissione nell’ambito degli schemi contrattuali di tolling e sub-tolling.


Quote di emissione
In base a quanto previsto dal Dlgs 30/2013 (attuativo del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra), le quote di emissione consistono nel “diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato” (articolo 3, lettera pp).

Con la risoluzione n. 71/E del 20 marzo 2009, l’Agenzia, affrontando la questione della qualificazione Iva delle quote di emissioni, ha precisato che, sotto il profilo oggettivo, le operazioni ad esse relative, “in quanto riconducibili alle cessioni di diritti immateriali, si qualificano come prestazioni di servizio”.

Questa soluzione, sottolinea l’Agenzia, non viene meno per effetto della riconducibilità delle quote di emissione nel novero degli strumenti finanziari prevista dal Dlgs 129/2017 (che ha recepito la direttiva europea Mifid II).
La definizione delle quote di emissione come strumenti finanziari, infatti, non incide sulla loro disciplina Iva e, pertanto, non comporta l’applicazione delle disposizioni previste per gli strumenti finanziari.

Pertanto, conclude l’Agenzia, le quote di emissione costituiscono beni immateriali, la cui compravendita rappresenta una prestazione di servizi, da assoggettare a Iva con aliquota ordinaria (22%) e con applicazione del reverse charge.

 

Trattamento Iva del trasferimento delle quote di emissione
Per quanto concerne il trattamento Iva applicabile al trasferimento delle quote di emissione nell’ambito degli schemi negoziali indicati dalla società istante (gas tolling agreement - Gta e sub-tolling agreement - Sgta), l’Agenzia sottolinea, innanzitutto, che dalla letture delle clausole contrattuali si ricava che il trasferimento delle quote di emissione, dal toller o dal sub-toller al tollee, unitamente al pagamento della tolling fee, sia parte del complessivo corrispettivo (in parte in natura e in parte in denaro) dovuto al tollee per la prestazione di trasformazione del gas in energia elettrica.
Ne consegue che, ai fini del trattamento Iva del trasferimento delle quote di emissione, viene in rilievo quanto stabilito dal Dpr 633/1972 in materia di operazioni permutative, rispetto alle quali si prescinde dall’unitarietà del contratto stipulato tra le parti e ciascuna operazione (effettuata in corrispettivo di un’altra) deve essere assoggettata alla propria disciplina fiscale e la base imponibile delle singole operazioni è pari al valore normale dei beni o servizi che formano oggetto delle operazioni (articolo 11).
Questa soluzione, peraltro, trova conferma, ad avviso dell’Agenzia, nelle disposizioni del Dlgs 30/2013, in base alle quali, ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore di ciascun impianto restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno precedente (cfr, in particolare, articoli 32 e 36).
Dalla lettura di tali norme si ricava che per gestore dell’impianto deve intendersi il soggetto giuridico che possiede le autorizzazioni per il funzionamento degli impianti, ossia il tollee, sul quale grava, pertanto, l’obbligo di restituire all'Autorità competente le quote di emissioni.
Del resto, qualora il toller o il sub-toller non provvedano al trasferimento delle quote di emissione a favore del tollee, quest’ultimo, per evitare l’applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata restituzione delle quote di emissione, è tenuto ad acquistarle sul mercato.

Nell’ambito del contratto di sub-tolling, prosegue l’Agenzia, il sub-toller opera in virtù di un rapporto giuridico diretto intrattenuto con il toller. In altri termini, alla luce del Sgta, la società istante (sub-toller) è responsabile delle proprie obbligazioni (pagamento della sub-tolling fee e trasferimento delle quote di emissione) esclusivamente verso il toller (nel caso in esame, una società di diritto svizzero).

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