Sì al ravvedimento anche dopo l’avvio dei controlli formali

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/01/2016

Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 29/01/2016 pag. 42


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Confermato il favor rei e quindi sanzioni più favorevoli anche per gli atti già notificati. L’avvio del controllo formale non pregiudica il ravvedimento.

Per quanto riguarda il controllo formale, gli uffici normalmente inviano una prima comunicazione con la richiesta di documenti e solo in seguito, nell’ipotesi in cui siano ravvisate irregolarità, inviano una seconda missiva con la pretesa maggiorata di sanzioni e interessi. Si è posto così il dubbio se la prima comunicazione fosse considerata causa ostativa al ravvedimento, rientrando a tutti gli effetti nel «controllo formale di cui al 36-ter del Dpr 600/1973».
Le Entrate lo hanno escluso precisando che il ravvedimento è precluso solo con la comunicazione degli esiti contenente l’indicazione delle somme dovute dal contribuente e non dalla richiesta di documentazione. Pertanto se in sede di reperimento della documentazione richiesta ravvisi degli errori commessi nella dichiarazione, il co
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