Smartworking del distaccato in Francia, il reddito deve essere ricalcolato
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/05/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/05/2021
Per il periodo di attività lavorativa svolta da remoto in Italia, la “retribuzione convenzionale” finora utilizzata non può assunta come base imponibile ai fini della tassazione
Agenzia delle entrate risposta n. 345 del 17 maggio 2021 sulla corretta tassazione di un dipendente, fiscalmente residente in Italia, assunto con contratto a tempo indeterminato e inquadramento di dirigente, distaccato dal 1° maggio 2019 presso la consociata estera di Parigi che, a causa della pandemia, a febbraio 2020 torna in Italia per svolgere la propria attività lavorativa da remoto.
Il sostituto d’imposta, nel caso in cui il lavoratore residente in Italia e distaccato in Francia lavori, a causa della pandemia, da remoto in Italia, è tenuto a rideterminare il reddito del lavoratore basato sulla “retribuzione convenzionale” prevista dal decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Il rientro in Italia, infatti, fa venir meno il requisito della permanenza all’estero necessario per l’applicazione della “retribuzione tabellare”.
La società istante, in particolare, rappresenta che in qualità di sostituto d'imposta finora ha sempre assoggettato il reddito imputato al dipendente in base all'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, secondo il quale “il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali …”.
Tali retribuzioni sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.
L’Agenzia ricorda che per l’applicazione del citato comma 8-bis è necessario che l'attività lavorativa sia svolta all'estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero, il lavoratore viva nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. Infine, è necessario che il lavoratore sia inquadrato in una delle categorie per le quali il ministero fissa la retribuzione convenzionale.
Sulla base del quadro delineato, nel caso in esame il requisito dei 183 giorni è ampiamente soddisfatto in quanto il dirigente è stato in Francia dal 1° maggio 2019, giorno del distacco, fino al 22 febbraio 2020.
A partire da tale data tuttavia viene meno il requisito della permanenza all’estero e di conseguenza, come chiarito anche dalla prassi (circolare n. 20/2011), la retribuzione convenzionale relativa al mese di febbraio 2020 dovrà essere riproporzionata tenendo conto che dal 23 febbraio 2020 il dipendente soggiorna in Italia e che, pertanto, da tale data viene meno una delle condizioni richieste dalla normativa.
Dunque, conclude l’Agenzia, il reddito prodotto a decorrere dal 23 febbraio 2020 dovrà essere rideterminato dalla società istante come previsto dall’articolo 51, commi 1-8 del Tuir.
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