SOCIETA' DI COMODO E REGIME DI CASSA NEUTRA L'ASSENZA DELLE RIMANENZE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/05/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/05/2018


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La circ. 11/2017 conferma che non rileva la perdita derivante dalla non rilevazione delle rimanenze nel 1° anno di applicazine del regime di cassa


4.2. La gestione delle rimanenze

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Si fa presente, in ogni caso, che il componente negativo derivante dalla deduzione integrale nel primo periodo di applicazione del regime di cassa delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina delle società c.d. di comodo, ossia, per la disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 e per quella delle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duocecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. In particolare, ai fini di tali discipline, il reddito minimo di cui al comma 3 del citato articolo 30 dovrà essere decrementato di un importo pari al valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza dedotto integralmente nel primo periodo di applicazione del regime di cassa.

Ai soli fini dell'individuazione dei presupposti della disciplina sulle società in perdita sistematica, laddove il primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa costituisce uno di quelli compresi nel c.d. periodo di osservazione, il relativo risultato fiscale deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente. Ad esempio, qualora una società abbia indicato nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta n-5, n-4, n-3, n-2 e n-1 sempre una perdita (fiscale) e posto che il periodo d'imposta n-3 sia il primo periodo di applicazione del regime di cassa, ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per il seguente sesto periodo d'imposta (n), la stessa società dovrà prendere in considerazione i risultati fiscali dei cinque periodi d'imposta che compongono il c.d. periodo di osservazione, ossia, i predetti periodi n-5, n-4, n-3, n-2 e n-1. In tal caso, il risultato fiscale del periodo n-3 va rilevato senza considerare il componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente (n-4), il quale ha concorso alla determinazione del risultato dello stesso periodo n-3, come risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi. Dunque, posto 90 la perdita fiscale indicata in dichiarazione per il periodo n-3 e 10 l'ammontare della deduzione effettuata nel medesimo periodo n-3 relativa alle rimanenze finali del periodo precedente (n-4) a seguito della determinazione del reddito secondo il regime di cassa, il risultato fiscale dello stesso periodo n-3 da prendere in considerazione ai fini della disciplina sulle società in perdita sistematica sarà pari a 80 (ossia, 90-10); pertanto, per il periodo n, la società sarà considerata in perdita sistematica visto il ricorrere di una perdita per tutti i periodi compresi nel c.d. periodo di osservazione. Nel diverso caso in cui il periodo n-3 sia sempre il primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa e, al contempo, sia il periodo di applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (in quanto le dichiarazioni dei cinque precedenti periodi d'imposta - n-8, n-7, n-6, n-5 e n-4 - presentano sempre una perdita), il reddito minimo determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della L. n. 724 del 1994 dovrà essere ridotto del componente negativo derivante dalla deduzione integrare del valore delle rimanenze finale del periodo precedente, il quale ha concorso alla determinazione del reddito analitico dello stesso periodo n-3. Pertanto, posto 80 il reddito minimo determinato secondo i coefficienti di cui all'articolo 30, comma 3, della L. n. 724 del 1994 e 10 l'ammontare della deduzione effettuata nel medesimo periodo n-3 relativa alle rimanenze finali del periodo precedente (n-4) a seguito della determinazione del reddito secondo il regime di cassa, il reddito minimo rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in parola per il periodo n-3 sarà pari a 70 (ossia, 80-10).

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