SPESE ANTICIPATE ART. 15 E FATTURA ELETTRONICA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/12/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 27/12/2018
Come inserire le anticipazioni in fattura in quanto operazioni escluse dal campo IVA
Nelle FAQ del 21.12.2018 l’Agenzia ha precisato che ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, purché opportunamente documentate.
Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando l’importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell’aliquota IVA, il codice natura “N1” ( “escluse ex art. 15”).
Un’altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco “Altri dati gestionali”, ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell’importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).
Di seguito un esempio delle due modalità di compilazione suggerite mediante la procedura web gratuita dell’Agenzia delle entrate:
....
Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente , le spese “ forfettarie ” previste dal la Legge Forense (art. 13 della Legge n . 247 /2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all’imponibile, e quindi al calcolo dell’IVA, sia a l contributo Cassa Forense . Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco “ DatiBeni Servizi” con inserimento dell’aliquota IVA della prestazione .
Indietro