SPESE DI RAPPRESENTANZA O DI PUBBLICITÀ'

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/07/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/07/2021


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la Cassazione, torna sulla nota distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza, con la sentenza n. 13031 del 14 maggio 2021


la Cassazione è tornata ancora una volta sui criteri in base ai quali distinguere tra spese di pubblicità e di rappresentanza.

La distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza e le conseguenze fiscali della qualificazione

La Corte ha ribadito che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per iniziative tendenti, anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti o servizi specifici.

La differenza tra le due categorie deve essere, quindi, apprezzata in base alla diversità, anche strategica, degli obiettivi.

Costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società, fornendone un’immagine positiva e prestigiosa in termini di organizzazione e di efficienza, ma senza dar luogo a una aspettativa di ritorno commerciale.

La pubblicità, pertanto, non può esaurirsi nella sola promozione dell’impresa, come accade qualora una casa di moda fornisca abiti griffati a Vip senza che sia previsto un obbligo giuridico di indossarli (Cassazione, n. 8121/2016, citata nella motivazione).

Le conseguenze della qualificazione sono particolarmente rilevanti sotto il profilo fiscale.

Ai sensi dell’articolo 108 (ex articolo 74), comma 2, del Tuir, oggetto della pronuncia della Corte, le spese di rappresentanza potevano essere dedotte nella misura di un terzo del loro ammontare, per quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.

La legge finanziaria 2008, modificando l’articolo 108, comma 2, Tuir, ha stabilito la deducibilità integrale nell’esercizio di sostenimento delle spese di rappresentanza (riferite alle “spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi”), demandando l’individuazione dei requisiti di inerenza e congruità all’emanazione di un decreto ministeriale (Dm 19 novembre 2008).

Le altre spese di rappresentanza sono deducibili in misura percentuale rispetto ai ricavi. A seguito dell’articolo 9 del Dlgs n. 147/2015, i parametri di congruità rispetto a proventi e ricavi della gestione caratteristica trovano fonte direttamente nell’articolo 108.

Le spese di pubblicità sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento del costo o in cinque esercizi in quote costanti, secondo la scelta effettuata in bilancio, ma per effetto della riforma di cui al Dlgs 139/15 non sono più capitalizzabili, a meno che non costituiscano costi di impianto e di ampliamento ai sensi del principio contabile OIC24.

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