SRL PARAMETRI DI NOMINA DEL REVISORE O DEL COLLEGIO SINDACALE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/04/2023

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 04/04/2023


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Per le Srl con esercizio coincidente con l'anno solare costituite al 16 marzo 2019 se nel 2021 e 2022 hanno superato i nuovi limiti, scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Attenzione al numero dei dipendenti.


Norme che impongono la nomina nelle Srl

Le ipotesi che richiedono la nomina dell'organo di controllo sono quelle indicate all'articolo 2477, del codice civile e cioè che la Srl:

  • sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;

Oppure quando si supera ALMENO UNO dei seguenti tre parametri, per due esercizi consecutivi.

 

Per il calcolo del numero dei dipendenti si fa riferimento alla media ULA.

LA NOMINA DEVE ESSERE FATTA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022.

La norma consente la nomina alternativa di un organo di controllo (sindaco unico) o di un revisore o ancora di un collegio sindacale.

Salvo diversa disposizione statutaria, l’organo di controllo è monocratico (un solo membro effettivo).

Per un approfondimento rinviamo all’articolo 2477 del codice civile.

Ricordiamo che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge è considerata giusta causa per la revoca del revisore.

Il comma 4 dell’art. 2400 c.c. prevede che “al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società”.

I compensi ai sindaci vanno rilevati per competenza.

 

Tratto da: 2023 Le scritture e gli adempimenti contabili di fine anno

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