Start-up e Pmi innovative il codice tributo per il tax credit

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/04/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/04/2025


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Possibile usufruire del credito d’imposta in compensazione, tramite il modello F24.


Con la risoluzione n. 30/E del 28 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito un nuovo codice tributo da utilizzare per la fruizione del credito d’imposta, relativo all’eccedenza non detraibile, per gli investimenti effettuati in favore di start-up e piccole e medie imprese (Pmi) innovative. Come ricordato nel documento di prassi, infatti, il legislatore ha disposto che, nel caso in cui la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

Per usufruire del credito di imposta in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Erario, i contribuenti interessati dovranno infatti far riferimento al seguente:

codice tributo:•  “7076” - Credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti effettuati in start-up innovative e PMI innovative - articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, come di consueto, il codice istituito trova posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. In alternativa, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice figura nella colonna “importi a debito versati”. L’anno a cui il credito fa riferimento viene indicato nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”.

A livello normativo, per quanto riguarda le start-up innovative, la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata introdotta dal Dl n. 179/2012 (articolo 29-bis). Per quanto riguarda le Pmi, l’agevolazione è stata prevista dal Dl n.3/2015 (articolo 4, comma 9-ter), con riferimento alle somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative, direttamente oppure tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in questa tipologia d’imprese

La legge n. 162 del 28 ottobre 2024 ha apportato alcune novità al quadro delle agevolazioni fiscali e degli incentivi agli investimenti previsti a favore delle start-up e delle piccole e medie imprese. 

Come riportato nella risoluzione odierna, il legislatore ha disposto che, nel caso in cui la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione tramite modello F24.

Ulteriori incentivi fiscali che si aggiungono a quelli già presenti, infine, sono stati introdotti dalla legge n. 193 del 16 dicembre 2024, nell’ottica di stabilire un nuovo corpo di norme sulle start-up e Pmi innovative per favorire l’accesso ai finanziamenti

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