Start up incentivi su doppio binario società e persone fisiche

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/11/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/11/2024


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Con la pubblicazione in GU. della legge 162/2024 in vigore dal 22 novembre arriva la riforma sulle start up e Pmi innovative, con una rimodulazione degli incentivi fiscali.


Per start-up e PMI innovative ci si riferisce rispettivamente alle definizioni dell’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 (cosiddetto Start up act) e dell’articolo 4 Dl 3/2015.

Investimenti direttamente da persone fisiche o tramite OICR

Art. 29 Possibilità di fruire della detrazione fiscale sull’investimento se incapienti, quindi anche se la detrazione supera l’imposta lorda dovuta dall’investitore.

Per gli investimenti effettuati dal 2024, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione ovvero in compensazione mediante F24.

Misura e condizioni della detrazione

Alle persone fisiche spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di un milione;

Alle persone giuridiche spetta una deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni.

Sono incentivi fruibili in via automatica in dichiarazione dei redditi, sono concessi sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di Oicr.

Dal 2017, il beneficio è condizionato al mantenimento della partecipazione nella start up innovativa per un minimo di tre anni.

Agevolazione alternativa

L’articolo 29-bis prevede incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in startup innovative, sono alternativi a quelli riconosciuti dall’articolo 29.

Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae il 50% della somma investita ma nel limite massimo detraibile non superiore, in ciascun periodo d’imposta, all’importo di 100mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Investimento in PMI innovative

Per le Pmi innovative, l’articolo 4, comma 9-ter, Dl 3/2015 riconosce una detrazione Irpef del 50% per gli investimenti (diretti e indiretti) nel capitale sociale delle Pmi innovative.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, i 300mila euro.

Plusvalenze

La riforma modifica anche il regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese innovative.

Non più agevolati gli investimenti in de minimis (con detrazione al 50%). Restano agevolati soltanto gli investimenti che godono della detrazione (o deduzione) del 30 per cento.

 

 

 

 

 

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