STATO AVANZAMENTO LAVORI 110% DISTINTO TRA SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/01/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 27/01/2022


Classificazione:

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Si chiede come determinare il 30 per cento dello stato avanzamento lavori, che la norma stabilisce quale limite minimo necessario per poter effettuare la cessione del credito


Risposta n. 53 del 27/01/2022

In particolare, chiede se il raggiungimento della predetta percentuale del 30 percento vada verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus (efficientamento energetico e intervento antisismico), fermo il rispetto di ogni altra condizione posta dalla normativa in esame.

Risposta

Il comma 1- bis del citato articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che:«L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».

Per gli interventi ammessi al Superbonus, pertanto, l'esercizio della predetta opzione è subordinato, tra l'altro, alla condizione che ciascun SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo e che non siano emessi più di due stati di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dei commi 13 e 13-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, inoltre,

«a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo [interventi di efficienza energetica], i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). ...;
b) per gli interventi di cui al comma 4 [interventi antisismici], l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionistiincaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture edel collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».

In applicazione delle norme sopra riportate, per gli interventi di efficientamento energetico l'asseverazione del rispetto dei requisiti richiesti e, per quelli antisismici l'asseverazione dell'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico, va effettuata in base alle disposizioni contenute, rispettivamente:

  1. nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici";
  2. e nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente "Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici", nonché nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 28febbraio 2017, n. 58, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati".

Le due distinte tipologie di interventi (di "efficientamento energetico" e"riduzione del rischio sismico") richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.

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