Sui nuovi visti i dubbi per la disciplina transitoria

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/11/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/11/2021


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Il Dl Antifrode 157/2021 ha posto vincoli per i bonus edilizi nel caso di sconto in fattura o cessione del credito di imposta - i chiarimenti necessari


Le questioni aperte conseguenti al decreto antifrode.

Visto di conformità

Il visto è obbligatorio per tutte le detrazioni maturate e le opzioni esercitate a decorrere dal 12 novembre 2021, non più solo per il superbonus ma per tutte quelle relativi ai bonus edilizi.

Si ritiene che il visto vada apposto sulle opzioni esercitate dal 12 novembre 2021 in poi anche per gli interventi realizzati e le spese sostenute prima di questa data.

Attestazione di congruità

Anche l’attestazione di congruità deve essere prodotta in relazione agli interventi relativi a tutti i bonus edilizi anche diversi dal 110 per cento.

Si dovrà far riferimento, oltre che ai prezzari di cui al punto 13 del Dm del 6 agosto 2020 (prezzari regionali e prezzari Dei), anche a ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un apposito decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Antifrodi.

Da confermare se l'attestazione sia richiesta solo le spese sostenute successivamente al 12 novembre. Si consiglia tuttavia l'attestazione anche per spese già sostenute e lavori già terminati, per i quali l'opzione non è stata ancora esercitata.

 

NDR: L’attestazione di congruità, per i bonus ordinari, non è necessaria solo se il beneficiario fruisce della detrazione direttamente in dichiarazione mentre nel caso di spese 110% l’attestazione è sempre dovuta anche in caso di fruizione in dichiarazione.

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