Sul registro prevale la forma
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/08/2020
Autore: De Mita Enrico Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/08/2020
La Corte torna a ribadire la regola fondamentale del tributo di registro
Con la sentenza 158 del 10 giugno 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione, riconoscendo una valenza sistematica all’intervento del legislatore del 2017 sull’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro, che si pone in «sostanziale conformità alla sua origine storica di imposta d’atto».
L’atto è tassato prendendo in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, quali effetti giuridici del negozio veicolato in un documento, avendo riguardo all’effettiva sostanza giuridica emergente dal contenuto dell’atto.
Gli effetti giuridici tassabili dell’atto presentato alla registrazione vengono individuati in base al contenuto e alle disposizioni di esso, secondo la tipizzazione stabilita dalle voci indicate nella tariffa allegata al testo unico, «senza che possano essere svolte indagini circa effetti ulteriori, salvo che ciò sia espressamente stabilito dalla stessa disciplina del testo unico».
La nuova formulazione dell’articolo 20 e la norma di interpretazione autentica di esso chiariscono che la tassazione deve avvenire in base ai soli effetti giuridici prodotti dall’atto sottoposto a registrazione.
Censurata l'ordinanza 23549/19 con la quale la Cassazione dava rilievo alla prevalenza della sostanza sulla forma.
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