Superbonus 110% accesso possibile per lavori avviati prima di luglio
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/10/2020
Autori: Tosoni Gian Paolo, Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/10/2020
Il caso dei contribuenti che al 1° luglio 2020 avevano già sostenuto spese per interventi immobiliari che, da tale data, possono rientrare nel superbonus al 110%
In attesa di chiarimenti ufficiali secondo gli autori si può godere del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio anche se i lavori sono iniziati prima.
Quindi, se le spese potenzialmente ricadono in diversi livelli di detrazione, ed eccedono il limite massimo, sarà il contribuente a scegliere la detrazione più conveniente, purché naturalmente rispetti i requisiti di entrambe.
Viene citata la risposta 1.4, nell’ambito della circolare 13/2013 relativa al 2012 quando il 26 giugno di quell’anno, per effetto dell’articolo 11 del DL. 83/2012, per le spese di recupero edilizio ex art. 16-bis Tuir si passò dalla percentuale di detrazione del 36% a quella del 50 e da un limite di spesa di 48mila euro per unità immobiliare ad un importo di 96.000.
Testo richiamato
1.4 Sostenimento nel 2012 di spese per importi che superano euro 96.000
D. Nel periodo d'imposta 2012, un contribuente ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per interventi di recupero edilizio, per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno, e per euro 96.000, dal 26 di giugno al 31 dicembre. Il medesimo contribuente può decidere di detrarre solamente le spese sostenute dal 26 di giugno in poi, fruendo così della detrazione del 50% fino all'importo di 96.000 euro?
R. L'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 ha stabilito che per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per effetto della disposizione richiamata, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la percentuale di detrazione del 36 per cento è elevata al 50 per cento e il limite di spesa di euro 48.000 è innalzato a euro 96.000. Non sono previste disposizioni volte a limitarne l'applicazione nell'ipotesi che un contribuente abbia già sostenuto spese agevolabili fino al 25 giugno 2012.
Nella relazione illustrativa al d.l. n. 83 del 2012 è specificato, tra l'altro, che l'innalzamento è previsto "al fine di favorire il settore delle costruzioni edili, attualmente in forte crisi, attraverso una maggiore richiesta di interventi di ristrutturazione".
Ciò premesso, si evidenzia che nell'ipotesi in esame il contribuente, pur avendo sostenuto spese per euro 48.000 fino al 25 giugno 2012 per interventi agevolabili (esaurendo il plafond esistente prima della modifica normativa), nel successivo periodo che va dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 ha comunque sostenuto spese per ulteriori euro 96.000 per altri interventi sul medesimo immobile.
Il contribuente, in sostanza, per aver effettivamente sostenuto a decorrere dall'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012 e comunque nel 2012 spese per euro 96.000, ha tenuto un comportamento in linea con l'obiettivo perseguito dalla norma agevolativa.
Al riguardo, ferma restando la sussistenza degli altri presupposti per fruire della detrazione in esame, in assenza di norme che dispongano diversamente, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà di avvalersi delle detrazione del 50 per cento con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25 giugno 2012.
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