Superbonus, l’accesso su strada privata è autonomo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/10/2020
Autori: Fossati Saverio, Latour Giuseppe Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/10/2020
Il concetto di accesso su strada si allarga e così i confini del superbonus si ampliano grazie al chiarimento dal MEF alla Camera, del sottosegretario Alessio Villarosa
Risposta fornita dal sottosegretario all’interrogazione a risposta immediata 5-04686, presentata dal deputato Massimo Ungaro (Iv).
Il caso delle le villette a schiera che costituiscono un «condominio orizzontale», i cui beni comuni che sono, un’area per la quale si deve passare per accedere all’ingresso privato:
parcheggi, aree verdi o altro ma comunque che si frappongono tra la strada pubblica e l’ingresso che, come ha ricordato il Mise, deve avere l’accesso diretto su strada.
La risposta
Gli immobili funzionalmente indipendenti, per godere del superbonus, devono rispettare due requisiti: essere dotati di impianti autonomi (acqua, gas, elettricità, riscaldamento) e avere «un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
«In merito alla nozione di accesso da strada, né nella norma né nella circolare 24/E, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata».
Quindi «può ritenersi autonomo anche l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà». E, allo stesso modo, può ritenersi autonomo «anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli».
Inoltre una risposta dello stesso Mef alla successiva interrogazione 5-04688, dice che va considerato autonomo anche l’accesso indipendente che passi da aree (quali strada, cortile o giardino) «comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un’area di proprietà esclusiva del possessore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolabili.
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