TARI E TEFA TRIBUTO SULLA TUTELA AMBIENTALE CODICI TRIBUTO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/01/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/01/2021


Classificazione:

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Dal 2021 Tefa e Tari si separano e nascono nuovi codici tributo


Il tributo sulla tutela ambientale, a partire dal 2021, dovrà essere versato distintamente dalla Tari, per questo sono stati istituiti nuovi codici tributo, da utilizzare tramite F24 e F24Ep, per il versamento del “Tefa”.

Lo prevede la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 che prevede, “Tefa”, “Tefn” e “Tefz” per il pagamento, rispettivamente, del tributo, degli interessi e delle sanzioni.

  • fino al 2020, i versamenti del Tefa e della Tari o della tariffa avente natura corrispettiva sono effettuati cumulativamente, utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al Tefa (cfr. risoluzioni n. 37/2013 e n. 42/2013, ridenominati con le risoluzioni n. 45/2014 e n. 47/2014)
  • a partire dall’anno d’imposta 2021, gli importi relativi al Tefa sono versati distintamente dalla Tari utilizzando i codici tributo istituiti

La risoluzione n. 5/2021 istituisce quindi i seguenti codici tributo per il versamento del Tefa tramite F24 e F24 “enti pubblici”:

  • TEFA” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
  • TEFN” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi
  • TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni

In sede di compilazione F24, i neo codici sono esposti nella sezione “Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nel campo “codice ente/codice comune” il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili (vedi tabella sul sito dell’Agenzia); se il pagamento è effettuato col ravvedimento bisogna barrare la casella “Ravv.”; nel campo “Numero immobili” vanno indicati il numero degli immobili, nel campo “rateazione/mese rif” il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

In sede di compilazione F24 Ep, i neonati codici sono esposti nella sezione “Tares-Tari” (valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, nel campo “estremi identificativi”, nessun valore; nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”; nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, il numero di rata in pagamento, nel formato “NN” e, nei successivi due caratteri, il numero di rate totali, nel formato “RR” (in caso di pagamento in un’unica soluzione indicare “0101”). Negli ultimi due caratteri indicare il numero degli immobili a cui si riferisce il versamento (da 01 a 99).

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