Tax credit servizi digitali 2021, le domande da oggi, 20 ottobre

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/10/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/10/2021


Classificazione:

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Pari al 30% della spesa sostenuta nell’anno precedente, è destinato a imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, con almeno un dipendente a tempo indeterminato


Dal 20 ottobre alla mezzanotte del 20 novembre 2021 la finestra per l'invio delle domande al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria per accedere al credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.

Le istanze possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione con Spid, Cns o Cie, dall’area "Servizi on-line" al percorso "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria", "Credito imposta servizi digitali".

Il perimetro normativo

Il credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per gli anni dal 2020 al 2022, è stato riconosciuto dall’articolo 190 del decreto “Rilancio” e dall’articolo 1, comma 610, della legge di bilancio 2021 (vedi articoli  “Dl "Rilancio" a piccole dosi – 7 un credito per i servizi digitali” e “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 19 I crediti d’imposta per la stampa”). A stabilire modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda per l’accesso al beneficio è intervenuto il Dpcm 4 agosto 2020.

I beneficiari

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con sede legale in uno Paese dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale correlata ai benefici, l’indicazione nel registro delle imprese del codice Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici), l’iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (Roc), istituito presso l’Autorità per le garanzie nella comunicazione, l’impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Calcolo del beneficio

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente a quello cui si riferisce il bonus per i servizi digitali di:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale
  • information technology di gestione della connettività.

La norma lascia fuori dall’agevolazione i soggetti che già usufruiscono dei contributi diretti previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198/2016 e dal Dlgs n. 70/2017. L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Tfue agli aiuti de minimis.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, per le stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
Se il totale dei crediti d’imposta richiesti risulta superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto.
L’elenco dei beneficiari, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del dipartimento entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il credito d'imposta (cfr. decreto Die 22 dicembre 2020).

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, da inviare unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari. Il codice tributo da indicare, in sede di compilazione del modello F24, è “6919” (risoluzione n. 81/2020).
Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.
I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.

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