TERMINI TRASMISSIONE FATTURA RIEPILOGATIVA DI SERVIZI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/01/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 02/01/2020


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La fattura riepilogativa di servizi emessa a fine mese va trasmessa entro 12 giorni


Secondo la risposta a interpello n. 528/2019.

La fattura va, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura.

Nel caso prospettato dall'istante non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita, da intendersi (si richiama in proposito la risposta adinterpello n. 389 pubblicata il 24 settembre 2019 sul sito dell'Agenzia delle entrate) come la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese "per cui siè verificata l'esigibilità dell'imposta", posto che il pagamento del corrispettivo avvienesolo successivamente all'emissione della fattura e, dunque, la prestazione non siconsidera ancora effettuata, né l'imposta è quindi esigibile, al momento dellafatturazione.

Si è, invece, in presenza di una "fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file" (cfr. la risposta ad interpello n. 389 del 24 settembre 2019).

La fattura va, quindi, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura.

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