Transfer pricing: doppio check per tornare alla libera concorrenza
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 31/03/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 31/03/2022
Il Fisco può procedere alla rettifica del valore delle operazioni, quando non conforme a quello che avrebbero praticato imprese indipendenti per operazioni comparabili
Il tema dei prezzi di trasferimento è oggetto di costante analisi e sviluppo sia da parte delle singole Amministrazioni fiscali sia dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (l’Ocse), in quanto è un fenomeno collegato alla doppia imposizione, ovvero doppia non imposizione, internazionale.
A livello internazionale è stato implementato l’articolo 9 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, il quale definisce il principio di libera concorrenza, ovvero “arm’s length principle”, che deve essere rispettato nelle transazioni tra imprese associate residenti in giurisdizioni fiscali differenti. La materia è stata sviscerata dall’Ocse, i cui risultati sono riportati nelle Linee guida sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali.
A livello domestico, il trattamento fiscale dei componenti del reddito derivanti da operazioni tra società consociate residenti in Paesi differenti è disciplinato dall’articolo 110, comma 7 del Tuir – norma recentemente novellata per tenere conto degli sviluppi della materia in ambito internazionale.
Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con un decreto ministeriale del 14 maggio 2018, ha predisposto le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dal suindicato comma 7 dell’articolo 110 del Tuir, in materia di prezzi di trasferimento.
In particolare, il decreto fornisce la definizione di:
- imprese associate
- partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale
- imprese indipendenti
- operazioni controllate e non controllate
- indicatore finanziario.
Lo stesso decreto chiarisce che la valorizzazione delle operazioni oggetto di controllo, in base all’“arm’s length principle”, deve essere determinato utilizzando il metodo più appropriato alla fattispecie concreta, evidenziando che sono tutti conformi i seguenti metodi:
- del confronto di prezzo
- del prezzo di rivendita
- del costo maggiorato
- del margine netto della transazione
- transazionale di ripartizione degli utili.
Il ministero ha previsto anche la possibilità che il contribuente possa applicare un metodo alternativo, nel caso in cui possa dimostrare che tale metodo produce un risultato più affidabile.
Un’operazione controllata è conforme all’“arm’s length principle”, quando l’indicatore finanziario è compreso nell’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato.
Se l’operazione controllata ha un indicatore finanziario che non rientra nell’intervallo, il contribuente, o in caso di sua inerzia l’amministrazione finanziaria, deve effettuare una rettifica al fine di riportare il valore della transazione al valore secondo il principio di libera concorrenza.
In questo approfondimento vogliamo porre l’attenzione sull’opportunità di effettuare due volte l’analisi degli indici della società rispetto agli indici dell’intervallo di riferimento. Risulta essenziale, infatti, effettuare un doppio check, in particolare nelle analisi basate, ad esempio, sul Tnmm, ovvero il metodo basato sul confronto tra la redditività netta della tested party con quella dei comparables. Tale metodo consente di verificare sia i prezzi praticati sulle vendite intercompany sia quelli sugli acquisiti con società consociate.
Nella prassi operativa rileviamo che l’analisi si basa:
- sull’effettuare la selezione dei comparables
- sul sottoporre le suindicate società a un ulteriore screening, al fine di verificare la corretta rispondenza dei profili societari ai criteri indicati
- sul determinare l’intervallo di comparabilità dell’indice individuato
- sull’analisi dei dati di bilancio per calcolare gli stessi indici anche per la società oggetto di analisi delle proprie transazioni intercompany
- sul verificare se tali valori rientrano nell’intervallo di riferimento
- sull’eventuale rideterminazione dei prezzi di trasferimento a valore di libera concorrenza.
Spesso emerge che, una volta rideterminati i prezzi di trasferimento, tale aggiustamento è oggetto di correttivi, previsti anche dalla circolare 32 del 1980, oppure viene imputato ai soli costi o ricavi infragruppo, mediante la percentuale di incidenza, pari al rapporto tra i costi o ricavi infragruppo e i costi o ricavi totali, senza tuttavia calcolare nuovamente gli indici della società post aggiustamento.
Non effettuare nuovamente tale verifica, non permette di individuare esattamente dove si posiziona la società analizzata all’interno dell’intervallo di comparabilità post aggiustamento.
In conclusione, si potrebbe generare il paradosso che successivamente ai tp adjustment, la società si posizioni all’esterno dell’intervallo di comparabilità.
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