TRASFERTISMO: DISCIPLINA E REGIME CONTRIBUTIVO DELL'INDENNITA'


  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 11/03/2013

Autore: Bussino Temistocle Fonte: Guida al Lavoro nr. 12 del 11/03/2013 pag. 41


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La Corte di Cassazione si è pronunciata sulle definizioni di trasferta e di trasfertismo e sull'applicazione del relativo regime contributivo.

Con la sentenza n. 4837 del 27 febbraio 2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che, se l'attività principale di un'impresa viene svolta presso vari committenti, questa è la sede abituale di lavoro che legittima la corresponsione di un'indennità di trasfertismo, anche se i lavoratori svolgono un'attività collaterale di raccolta del materiale presso la sede del proprio datore di lavoro.
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