Trasformazioni con rettifica Iva - La modifica è dovuta per la fuoriuscita dell’immobile esente oppure fuori campo
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/02/2016
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/02/2016 pag. 51
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La rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nei passaggi da società commerciale in società semplice
La trasformazione in società semplice genera la destinazione degli immobili a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e quindi l’operazione è rilevante ai fini dell’Iva in base all’articolo 2, punto 5, del Dpr n. 633/72, qualora sia stata effettuata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta.
Infatti, la società semplice - alla quale è inibita l’attività commerciale e tale non è la gestione (locazione) di beni immobili (si veda la circolare n. 112/1999 capitolo terzo, parte seconda dell’agenzia delle Entrate) - per effetto della trasformazione perde la natura di soggetto passivo ai fini dell’Iva e il numero di partita Iva assume soltanto la funzione di codice fiscale.
Infatti, la società semplice - alla quale è inibita l’attività commerciale e tale non è la gestione (locazione) di beni immobili (si veda la circolare n. 112/1999 capitolo terzo, parte seconda dell’agenzia delle Entrate) - per effetto della trasformazione perde la natura di soggetto passivo ai fini dell’Iva e il numero di partita Iva assume soltanto la funzione di codice fiscale.
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