TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E TRASFERIMENTO EX ARTICOLO 2112 C.C.
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 26/10/2011
Autore: Pedroni Annamaria e Camilli Giulia Fonte: Guida al Lavoro nr. 42 del 26/10/2011 pag. 23
Con la sentenza n. 19291 del 22 settembre 2011 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione precisa la ripartizione degli obblighi tra cedente e cessionario.
Secondo la Cassazione, il datore di lavoro cedente resta obbligato nei confronti dei dipendenti trasferiti, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata fino alla data del trasferimento, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per la predetta quota in forza del vincolo di solidarietà sancito dall'art. 2112 c.c..
Per il tfr maturato successivamente, il cessionario rimane invece l'unico obbligato.
Per il tfr maturato successivamente, il cessionario rimane invece l'unico obbligato.
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