Università non statali e importi detraibili 2022

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/04/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/04/2023


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Gli importi massimi detraibili delle tasse versate nell’anno 2022 alle università non statali


Gli importi detraibili nella prossima dichiarazione dei redditi per tasse e contributi di iscrizione versati nel 2022 a università non statali sono stati resi noti con il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1406/2022 del 23 dicembre 2022.

Nel documento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2023, sono riportate le somme massime detraibili dall’Irpef lorda sui redditi 2022 per area disciplinare e per zona geografica in cui ha sede l’università.

Prendendo in considerazione le spese medie standard sostenute da uno studente per l’iscrizione agli atenei statali, il decreto ha confermato gli importi che erano stati stabiliti per l’anno precedente (decreto del MUR n. 1324 del 23 dicembre 2021).

 Art. 1 
 
  1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di  iscrizione  per
la  frequenza  dei  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale  e  laurea
magistrale a ciclo unico delle universita'  non  statali,  detraibile
dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' individuata, per ciascuna area disciplinare
di afferenza e zona geografica in cui  ha  sede  l'Ateneo  presso  il
quale e' presente il corso di studio, negli importi massimi  indicati
nella seguente tabella: 
 
Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e  laurea  magistrale  a
                             ciclo unico 
 
 
=====================================================================
|                            |    Zona    |    Zona    |    Zona    |
|  Area disciplinare corsi   | geografica | geografica | geografica |
|         istruzione         |    Nord    |   centro   |sud e isole |
+============================+============+============+============+
|           Medica           |euro 3.900  |euro 3.100  |euro 2.900  |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|         Sanitaria          |euro 3.900  |euro 2.900  |euro 2.700  |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|  Scientifico-Tecnologica   |euro 3.700  |euro 2.900  |euro 2.600  |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|     Umanistico-Sociale     |euro 3.200  |euro 2.800  |euro 2.500  |
+----------------------------+------------+------------+------------+
 
  2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi  di
laurea, di laurea magistrale e di laurea  magistrale  a  ciclo  unico
afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche'  le  zone
geografiche di riferimento delle regioni. 
  3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli  studenti  iscritti  ai
corsi di dottorato, di specializzazione e ai master  universitari  di
primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui  alla
sottostante tabella: 
 
                     Tipologia corsi post-laurea 
 
 
=====================================================================
|                       |     Zona     |     Zona     |    Zona     |
|     Spesa massima     |  geografica  |  geografica  | geografica  |
|      detraibile       |     nord     |   centro     |sud e isole  |
+=======================+==============+==============+=============+
|Per i corsi di         |              |              |             |
|dottorato, di          |              |              |             |
|specializzazione e     |              |              |             |
|master universitari di |              |              |             |
|primo e di secondo     |              |              |             |
|livello                |  euro 3.900  |euro 3.100    |euro 2.900   |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
 
  4. Agli importi di cui ai commi  precedenti  va  sommato  l'importo
relativo alla tassa regionale per  il  diritto  allo  studio  di  cui
all'art. 3 della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e  successive
modificazioni. 
  5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati  entro  il  31
dicembre di ogni anno con decreto ministeriale. 
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