Versamento dell'acconto IVA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/12/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 22/12/2023


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Pagamento entro il 27 dicembre, col modello F24, possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi


L'acconto IVA è dovuto da tutti i titolari di “partita”, con alcune eccezioni, tra cui i contribuenti non tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. In ogni caso, l’acconto non deve essere versato se l’importo dovuto, dopo aver effettuato i calcoli, è inferiore a 103,29 euro.

La misura
Le variabili che influiscono sulla determinazione dell’importo da versare come anticipo sono sostanzialmente due: la periodicità adottata dal contribuente e il metodo di calcolo, scelto tra lo storico, il previsionale e l’analitico.

Quando la preferenza cade sul metodo storico, che è il più selezionato perché a basso rischio, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato – o che avrebbe dovuto essere effettuato – per il mese di dicembre o l’ultimo trimestre dello scorso anno.
In pratica, la base di calcolo, su cui applicare detta percentuale, è il debito d’imposta risultante:

  • dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2022, per i contribuenti mensili
  • dalla dichiarazione annuale Iva, per i trimestrali
  • dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno scorso, per i trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, eccetera).

Se, invece, si opta per il metodo previsionale, il cammino è meno sicuro, poiché l’operazione di calcolo prende le mosse da un’ipotesi: quella, cioè, di realizzare un volume d’affari minore rispetto all’anno precedente. L’ammontare dell’acconto, quindi, non è determinato partendo da dati effettivi riferiti al passato ma, al contrario, sulla base di una stima del debito tributario che, secondo il contribuente, risulterà dall’ultima liquidazione periodica 2023, se mensile, o dalla dichiarazione annuale, se trimestrale, o ancora dalla liquidazione per il quarto trimestre dell’anno, se si tratta di trimestrali “speciali”.
Anche in questo caso, la percentuale da applicare sulla previsione di debito per il 2023 è pari all’88 per cento.

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, è bene considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Quando, infine, il calcolo segue le regole del metodo analitico, la percentuale dell’acconto sale al 100% dell’imposta risultante da una straordinaria, ma effettiva, liquidazione periodica al 20 dicembre 2023, effettuata prendendo in considerazione le fatture relative ad acquisti e vendite, registrate o che dovevano essere registrate dal 1° al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, nell’ipotesi di trimestrali. Optando per questo metodo, in sostanza, emerge il reale debito d’imposta accumulato fino a quella data.

Casi particolari
Coloro che operano nei settori delle telecomunicazioni e quelli che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, eccetera, individuati con il decreto n. 370/2000, che, nell’anno precedente, hanno versato Iva per un ammontare superiore ai due milioni di euro, determinano l’acconto in misura pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso (articolo 1, comma 471, legge n. 311/2004), Tale metodo di calcolo esclude sia il metodo storico, sia quello previsionale, mentre permane la facoltà di utilizzare il metodo di calcolo effettivo.

Ancora, le Pubbliche amministrazioni, le fondazioni, gli enti e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, e pertanto sono soggetti passivi, effettuano il versamento dell’acconto Iva considerando anche l’imposta dovuta su tali operazioni in base allo split payment e divenuta esigibile (articolo 5, comma 2-bis, Dm 23 gennaio 2015). L’esigibilità si verifica al momento del pagamento del corrispettivo, salvo la facoltà del cessionario o committente di anticiparla al momento della ricezione della fattura o a quello della registrazione della stessa (articolo 3, stesso Dm).

Gli esclusi
Come anticipato, la possibilità di non versare l’acconto Iva 2023 è data se l’importo dovuto è inferiore a 103,29 euro. Oltre a tale condizione esistono altre ipotesi di esonero dall’adempimento, come nel caso in cui non si disponga di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo.
Ciò vale, ad esempio, per chi:

  • ha cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensile o entro il 30 settembre se trimestrale oppure ha iniziato l'attività
  • ha chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevede di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta
  • i produttori agricoli "di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972"
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva.

Alla cassa
Il versamento dell’acconto va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24, in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi.
Nel modello vanno riportati i codici tributo:

  • 6013, per i contribuenti mensili
  • 6035, per quelli trimestrali.

L’anno di riferimento da indicare è il 2023.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.
L’acconto versato deve essere, inoltre, sottratto all’Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).

A questo punto, è utile aver presente che quanto versato potrà essere sottratto dall’imposta risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2024), al quarto trimestre 2023 per i trimestrali speciali (versamento entro il 16 febbraio 2024), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2023 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2024).

Più attività, più contabilità, più liquidazioni
I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr n. 633/1972) devono determinare diversi acconti per ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni d’imposta. Fatto questo, l’anticipo consiste nella somma dei dati relativi alle differenti attività, compensando gli importi a debito con quelli a credito.

Infine, l’ammontare dell’anticipo e il metodo adottato per la sua determinazione dovranno essere inseriti in un apposito spazio del modello Iva.

Variazione del regime dei versamenti
In caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:

  • per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente
  • per il passaggio da regime trimestrale a regime mensile l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.
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