E’ quella procedura contabile riferita ai beni strumentali, il costo degli stessi non viene interamente dedotto nell’esercizio di acquisto del bene, ma viene ripartito in base alla prevista durata del bene stesso.
Civilisticamente gli ammortamenti devono essere stanziati in modo sistematico in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni.
Le norme tributarie prevedono invece il calcolo delle quote d’ammortamento come da tabella ministeriale in particolare i coefficienti applicabili sono i seguenti:
La tabella contenuta nel decreto ministeriale è suddivisa in gruppi e specie di attività produttive all'interno delle quali vengono individuati specifici coefficienti di ammortamento per le diverse tipologie di beni impiegati.
Non si tratta di un'elencazione esaustiva perché è possibile che l'impresa utilizzi beni non espressamente previsti in tabella.
L'assenza di un bene in un determinato gruppo di imprese sta a significare che tale bene non è stato considerato strumento tipico di quel settore, in tal caso si deve far riferimento ai coefficienti previsti per beni simili appartenenti ad altre categorie di imprese (Ris. 22 marzo 1980 n. 9/074).
Per i macchinari 4.0 utilizzati in siti non raggiungibili dal segnale telefonico, iperammortamento salvo anche senza un’interconnessione costante.
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Circolare Mise: non va data la prova della data certa di acquisizione della perizia
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Novità in tema di IVA, regime forfettario e iperammortamento nel decreto semplificazioni convertito in legge
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Resta l’iperammortamento in caso di cessione e conferimento di azienda.
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Per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico e digitale, di ammontare fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione è stata elevata al 170%
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Obbligo di conservazione del bene iperammortizzato e leasing con successivo riscatto
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La cessione dei beni iper-ammortizzabili prima della fine dell’ammortamento fa perdere tutta l'agevolazione.
Autore: Gaiani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/07/2018Recensione di Roberto Castegnaro